Sentenza 87/2013 (ECLI:IT:COST:2013:87)
Massima numero 37056
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  08/05/2013;  Decisione del  08/05/2013
Deposito del 16/05/2013; Pubblicazione in G. U. 22/05/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Lavoro - Lavoratori del commercio, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati - Lavoratore affetto da insufficienza renale - Periodo massimo di malattia indennizzabile fissato in 180 giorni - Mancata previsione di una deroga che consenta lo scorporo delle assenze dal lavoro per emodialisi dal periodo massimo indennizzabile, ovvero mancata estensione della più favorevole tutela predisposta per i lavoratori colpiti da tubercolosi - Richiesta di intervento additivo secondo due modalità alternative - Scelta a contenuto non costituzionalmente obbligato riservato alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità della questione.

Testo
Dichiarazione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2110 cod. civ. e 3 del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 32 e 38 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Arezzo. La questione - sollevata al dichiarato fine di colmare il vuoto normativo conseguente all'assenza di specifiche previsioni legislative in materia di tutela dei lavoratori che necessitano di trattamenti emodialitici - è inammissibile in ragione della natura dell'intervento che viene richiesto a questa Corte, che è di tipo additivo ma non costituzionalmente obbligato. Lo stesso remittente prospetta diverse soluzioni, che si pongono in un nesso di irrisolta alternatività, sì che la questione risulta ancipite ed è evidente che la scelta tra la pluralità di soluzioni nella specie possibili non può che essere riservata al legislatore. Ciò risulta confermato dal fatto che, con riferimento alla tutela del lavoratore affetto da malattia nell'ambito del rapporto di lavoro è necessario trovare un punto di equilibrio tra opposti interessi, in quanto oltre alla esigenza di tutela della salute del lavoratore (in correlazione anche alla sua capacità reddituale), come ragione che giustifica entro certi limiti la conservazione del posto di lavoro nonostante la sua incapacità di fornire la sua prestazione, viene in rilievo l'esigenza, contrapposta, di garanzia economica dell'imprenditore - per il profilo della misura dei limiti, economici e temporali, entro cui possa su di lui riversarsi il rischio di una malattia cronica o recidivante del dipendente - e, parallelamente, per il profilo del concorso pubblico al finanziamento del trattamento indennitario, il limite delle risorse disponibili (ex plurimis, sentenze n. 248 del 2011, n. 94 del 2009, n. 354 del 2008, n. 425 del 2005).

Atti oggetto del giudizio

codice civile    n.   art. 2110  co. 

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato  31/10/1947  n. 1304  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte