Ordinanza 88/2013 (ECLI:IT:COST:2013:88)
Massima numero 37057
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  08/05/2013;  Decisione del  08/05/2013
Deposito del 16/05/2013; Pubblicazione in G. U. 22/05/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Procedimento civile - Patrocinio a spese dello Stato - Onorari dovuti al consulente tecnico di parte ovvero all'ausiliario del giudice - Esclusione dell'anticipazione da parte dell'Erario - Prenotazione a debito, a domanda e solamente ove non ne sia possibile la ripetizione o dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali o dalla stessa parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Asserita ingiustificata disparità di trattamento, in danno dei consulenti tecnici nei giudizi civili, rispetto ai consulenti nei giudizi penali e al curatore fallimentare per i quali è prevista l'anticipazione dei compensi a carico dell'Erario - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.

Testo

Dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Caltanissetta. Il remittente censura la disposizione suindicata, nella parte in cui prevede che, nei giudizi civili nei quali una delle parti è ammessa al patrocinio a spese delle Stato, gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte, ovvero all'ausiliario del giudice, siano prenotati a debito e non siano anticipati dall'Erario e nella parte in cui, nei medesimi giudizi, la prenotazione a debito di detti onorari possa avvenire, a domanda, solamente ove non ne sia possibile la ripetizione o dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali ovvero dalla stessa parte ammessa, stante la vittoria di questa nella causa o data la revoca dell'ammissione al predetto beneficio. La questione, siccome prospettata, risulta essere manifestamente infondata sotto ambedue i profili proposti. Si tratta della riproposizione, negli stessi testuali termini e da parte del medesimo remittente, della questione di legittimità costituzionale già scrutinata da questa Corte con la recente ordinanza n. 12 del 2013 ed in quella occasione dichiarata manifestamente infondata, in considerazione sia dell'ingiustificatezza dei dubbi espressi dal giudice a quo in ordine alla individuabilità di una parte soccombente nei procedimenti di accertamento tecnico preventivo, sia della eterogeneità dei soggetti o dei modelli processuali posti a confronto dal remittente. In assenza di nuovi profili di censura ed essendo rimasto medio tempore del tutto immutato il quadro normativo di riferimento, le argomentazioni poste a base della testé citata pronunzia debbono essere integralmente confermate. Ciò porta alla dichiarazione di manifesta infondatezza della presente questione.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  30/05/2002  n. 115  art. 131  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte