Ordinanza 89/2013 (ECLI:IT:COST:2013:89)
Massima numero 37058
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del
08/05/2013; Decisione del
08/05/2013
Deposito del 16/05/2013; Pubblicazione in G. U. 22/05/2013
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle regioni - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Realizzazione di opere e/o infrastrutture - Facoltà di stipulare convenzioni tra l'amministrazione regionale e i privati che, utilizzando lo strumento della concessione demaniale marittima, attuino modelli di partenariato pubblico/privato o di finanza di progetto - Prevista possibilità di derogare alla disciplina in materia d'uso dei beni pubblici - Ricorso del Governo - Ius superveniens che abroga la disposizione derogatoria - Rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente - Estinzione del processo.
Demanio e patrimonio dello Stato e delle regioni - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Realizzazione di opere e/o infrastrutture - Facoltà di stipulare convenzioni tra l'amministrazione regionale e i privati che, utilizzando lo strumento della concessione demaniale marittima, attuino modelli di partenariato pubblico/privato o di finanza di progetto - Prevista possibilità di derogare alla disciplina in materia d'uso dei beni pubblici - Ricorso del Governo - Ius superveniens che abroga la disposizione derogatoria - Rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente - Estinzione del processo.
Testo
Va dichiarata l'estinzione del processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2012, n. 12, sollevata in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettere l) e s), e 3, 70, 76, 77 e 97 della Costituzione, nonché agli articoli 4 e 6 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che, nel testo vigente al momento della proposizione del ricorso, prevedeva la facoltà di stipulare convenzioni tra l'amministrazione regionale e i privati che, utilizzando lo strumento della concessione demaniale marittima, intendessero attuare modelli di partenariato pubblico/privato o di finanza di progetto, con possibilità di derogare alla disciplina in materia d'uso dei beni pubblici, in quanto, nelle more di tale giudizio, l'art. 67 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2012 n. 16 ha soppresso nella disposizione impugnata le parole «anche in deroga alla disciplina in materia di uso di beni pubblici» e che, a seguito di ciò, in mancanza di costituzione in giudizio della regione resistente, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso.
Va dichiarata l'estinzione del processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2012, n. 12, sollevata in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettere l) e s), e 3, 70, 76, 77 e 97 della Costituzione, nonché agli articoli 4 e 6 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che, nel testo vigente al momento della proposizione del ricorso, prevedeva la facoltà di stipulare convenzioni tra l'amministrazione regionale e i privati che, utilizzando lo strumento della concessione demaniale marittima, intendessero attuare modelli di partenariato pubblico/privato o di finanza di progetto, con possibilità di derogare alla disciplina in materia d'uso dei beni pubblici, in quanto, nelle more di tale giudizio, l'art. 67 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2012 n. 16 ha soppresso nella disposizione impugnata le parole «anche in deroga alla disciplina in materia di uso di beni pubblici» e che, a seguito di ciò, in mancanza di costituzione in giudizio della regione resistente, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
31/05/2012
n. 12
art. 13
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 6
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
n.
art. 23