Caccia - Norme della Regione Toscana - Calendario venatorio - Approvazione con legge regionale anziché con atto amministrativo - Contrasto con la normativa statale di settore - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure.
Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge regionale n. 20 del 2002 della Regione Toscana, relativo all'approvazione del calendario venatorio con una legge regionale, anziché con un atto amministrativo, in quanto, la giurisprudenza costituzionale ha già avuto modo di stabilire che la pubblicazione del calendario venatorio, e contestualmente del "regolamento" sull'attività venatoria, con l'acquisizione obbligatoria del parere dell'ISPRA, ha la natura tecnica del provvedere; si deve quindi trattare un procedimento amministrativo, al termine del quale la Regione è tenuta a provvedere nella forma che naturalmente ne consegue, con divieto di impiegare, invece, la legge-provvedimento. Pertanto, la disciplina regionale lede la competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, con l'assorbimento delle ulteriori censure.
- Si vedano i precedenti: sentenze n. 20 del 2012, n. 105 del 2012, n. 116 del 2012, n. 310 del 2012.