Caccia - Norme della Regione Toscana - Calendario venatorio - Approvazione con legge regionale anziché con atto amministrativo - Disposizione nel testo vigente prima della modifica introdotta dalla legge regionale n. 29 del 2012 - Contrasto con la normativa statale di settore - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale .
Per violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'intero art. 7 della legge regionale n. 20 del 2002 della Regione Toscana, perché il calendario venatorio è stato adottato con legge anziché con regolamento, perciò su di essa non può influire l'abrogazione del comma 5 e la sostituzione del comma 6 di tale articolo. Infatti, il competente tribunale amministrativo è chiamato a giudicare sulla richiesta di annullamento di un atto della Giunta provinciale regolante l'attività della caccia in un periodo ben definito, vale a dire nell'annata 2010-2011, in cui erano in vigore le norme impugnate, sicché è evidente che la rilevanza della questione relativa a tali norme non è venuta meno.
- Si veda ex plurimis, sentenza n. 177 del 2012.