Sentenza 90/2013 (ECLI:IT:COST:2013:90)
Massima numero 37060
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  20/05/2013;  Decisione del  20/05/2013
Deposito del 22/05/2013; Pubblicazione in G. U. 29/05/2013
Massime associate alla pronuncia:  37059  37061


Titolo
Caccia - Norme della Regione Toscana - Calendario venatorio - Approvazione con legge regionale anziché con atto amministrativo - Disposizione nel testo vigente prima della modifica introdotta dalla legge regionale n. 29 del 2012 - Contrasto con la normativa statale di settore - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale .

Testo

Per violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'intero art. 7 della legge regionale n. 20 del 2002 della Regione Toscana, perché il calendario venatorio è stato adottato con legge anziché con regolamento, perciò su di essa non può influire l'abrogazione del comma 5 e la sostituzione del comma 6 di tale articolo. Infatti, il competente tribunale amministrativo è chiamato a giudicare sulla richiesta di annullamento di un atto della Giunta provinciale regolante l'attività della caccia in un periodo ben definito, vale a dire nell'annata 2010-2011, in cui erano in vigore le norme impugnate, sicché è evidente che la rilevanza della questione relativa a tali norme non è venuta meno.

- Si veda ex plurimis, sentenza n. 177 del 2012.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  10/06/2002  n. 20  art. 7  co. 6

legge della Regione Toscana  18/06/2012  n. 29  art. 65  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte