Caccia - Norme della Regione Toscana - Attività venatoria nelle aziende agrituristico venatorie - Possibilità di esercizio senza il possesso dell'apposito tesserino - Questione rilevante per il periodo precedente l'abrogazione della disposizione impugnata - Contrasto con la normativa statale di settore - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale .
Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme della Regione Toscana, che consentono l'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende agrituristico venatorie senza il possesso dell'apposito tesserino, in quanto la disposizione statale che ne prevede il possesso obbligatorio deve essere considerata un elemento costitutivo di una soglia uniforme di protezione da osservare su tutto il territorio nazionale, concorrendo alla definizione del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, con la conseguenza che la disciplina regionale di esonero dal possesso del tesserino nelle aziende agrituristico venatorie viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente.
- Sulla problematica del possesso del tesserino, si vedano le sentenze n. 148 del 1979 e n. 278 del 2012.