Sentenza 91/2013 (ECLI:IT:COST:2013:91)
Massima numero 37062
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  20/05/2013;  Decisione del  20/05/2013
Deposito del 22/05/2013; Pubblicazione in G. U. 29/05/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Professioni - Norme della Regione Campania - Avvocatura regionale - Abilitazione a svolgere attività di consulenza e a patrocinare in giudizio per gli enti strumentali della Regione e per le società il cui capitale è interamente sottoscritto dalla Regione - Previsione di apposite convenzioni per la regolamentazione delle modalità di richiesta dell'attività della avvocatura regionale e la quantificazione dei relativi oneri - Contrasto con la disciplina statale sulla professione di avvocato che prevede l'incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato con qualunque impiego o ufficio retribuito a carico del bilancio dello Stato o degli enti pubblici - Illegittima estensione delle ipotesi di deroga alle incompatibilità consentite dalla normativa statale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente delle professioni - Illegittimità costituzionale .

Testo
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, commi 1 e 2, della legge della Regione Campania 19 gennaio 2009, n. 1 - sollevata in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione - che abilita l'avvocatura regionale a svolgere attività di consulenza e a patrocinare in giudizio per gli enti strumentali della Regione e per le società il cui capitale è interamente sottoscritto dalla Regione e, allo scopo, consente la stipula di convenzioni tra la Giunta regionale da un lato, e gli enti strumentali e le singole società dall'altro perché in contrasto con la disciplina delle incompatibilità della professione forense, oggetto di legislazione statale sin dall'art. 3, secondo comma, del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, che prevede che l'esercizio della professione di avvocato «è incompatibile con qualunque impiego o ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato [...] ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o istituzione pubblica». La disciplina delle professioni è infatti riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale: la legge regionale impugnata, riguardando il sistema delle incompatibilità professionali, si spinge in un ambito che non si presta a modulazioni sulla base di specificità territoriali.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  19/01/2009  n. 1  art. 29  co. 1

legge della Regione Campania  19/01/2009  n. 1  art. 29  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

regio decreto legge  27/11/1933  n. 1578  art.   

legge  22/01/1934  n. 36  art. 3    co. 2