Sentenza 92/2013 (ECLI:IT:COST:2013:92)
Massima numero 37063
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  20/05/2013;  Decisione del  20/05/2013
Deposito del 22/05/2013; Pubblicazione in G. U. 29/05/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Negozio giuridico - Veicoli sottoposti a sequestro, fermo amministrativo e confisca presso le depositerie autorizzate - Compenso per il servizio di custodia - Ius superveniens che impone al custode l'automatico acquisto, a prezzo unilateralmente imposto, dei veicoli e la relativa rivendita e rottamazione, riconoscendogli, con effetto retroattivo, compensi inferiori rispetto a quelli previgenti - Incidenza su situazioni giuridiche ed economiche in itinere - Lesione dello specifico affidamento scaturente da un rapporto convenzionale regolato iure privatorum tra pubblica amministrazione e titolari di aziende di deposito di vetture, secondo una specifica disciplina in ossequio alle quali le parti hanno raggiunto l'accordo e assunto le rispettive obbligazioni - Irragionevolezza di una disciplina che per una generalizzata esigenza di contenimento della finanza pubblica pregiudica diritti soggettivi perfetti individuali o collettivi - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

Testo
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 38, commi 2, 4, 6 e 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nella parte in cui riconosce al custode giudiziario di autoveicoli sottoposti al fermo amministrativo, con effetto retroattivo, compensi inferiori rispetto a quelli previgenti, per violazione del principio di ragionevolezza. Infatti, pur se non può ritenersi interdetto al legislatore di emanare disposizioni modificative in senso sfavorevole, e anche se l'oggetto dei rapporti di durata sia costituito da diritti soggettivi "perfetti", nel caso di specie viene in risalto non soltanto un "generico" affidamento in un quadro normativo dal quale scaturiscano determinati diritti, ma uno "specifico" affidamento in un fascio di situazioni (giuridiche ed economiche) iscritte in un rapporto convenzionale regolato iure privatorum tra pubblica amministrazione e titolari di aziende di deposito di vetture, secondo una specifica disciplina in ossequio alla quale le parti (entrambe le parti) hanno raggiunto l'accordo e assunto le rispettive obbligazioni. Il rapporto tra depositario e amministrazione è risultato, pertanto, in itinere, stravolto in alcuni dei suoi elementi essenziali, al di fuori, peraltro, della previsione di qualsiasi meccanismo di concertazione o di accordo e, anzi, con l'imposizione di oneri non previsti né prevedibili, né all'origine né in costanza del rapporto medesimo; al punto da potersi escludere che, al di là delle reali intenzioni del legislatore, sia stato operato un effettivo e adeguato bilanciamento tra le esigenze contrapposte.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  30/09/2003  n. 269  art. 38  co. 2

decreto-legge  30/09/2003  n. 269  art. 38  co. 4

decreto-legge  30/09/2003  n. 269  art. 38  co. 6

decreto-legge  30/09/2003  n. 269  art. 38  co. 10

legge  24/11/2003  n. 326  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte