Sentenza 13/1964 (ECLI:IT:COST:1964:13)
Massima numero 2050
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  24/02/1964;  Decisione del  24/02/1964
Deposito del 07/03/1964; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2044  2045  2046  2047  2048  2049  2051  2052  2053  2054  2055  2056  2057  2058  2059


Titolo
SENT. 13/64 G. ACQUE PUBBLICHE ED ENERGIA ELETTRICA - LEGGE STATALE 6 DICEMBRE 1962, N. 1643, DI NAZIONALIZZAZIONE - EFFETTI SULLA CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE DATA ALLA REGIONE DELLA VALLE D'AOSTA EX ART. 7, ULTIMO COMMA, DELLO STATUTO SPECIALE - CONDIZIONE IVI PREVISTA - REALIZZAZIONE CON LA LEGGE DEL 1962 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'ultimo comma dell'art. 7 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta dispone che la concessione novantanovennale delle acque pubbliche della regione e' subordinata alla condizione che, in ogni caso, lo Stato non intenda fare oggetto le acque di un piano di interesse nazionale. Il piano nazionale cui fa riferimento l'art. 7 dello Statuto della Valle d'Aosta e' diverso dal piano generale indicato nell'art. 8 dello stesso statuto: questo postula l'esistenza di una concessione novantanovennale; quello previsto dall'art. 7 costituisce il presupposto di una situazione nuova e diversa. La nazionalizzazione delle imprese elettriche, attuata con la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, comporta un piano di interesse nazionale, giacche' e' concepita come strumento di un sistema unitario di produzione e di distribuzione dell'energia elettrica, volto al raggiungimento di scopi che il legislatore si e' posto come essenziale ai fini generali, applicando la norma dell'art. 43 della Costituzione. Pertanto la previsione dell'ultimo comma dell'art. 7 dello statuto della Valle si e' realizzata con la legge di nazionalizzazione dell'energia elettrica.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Valle d'Aosta  art. 7

Altri parametri e norme interposte