Sentenza 93/2013 (ECLI:IT:COST:2013:93)
Massima numero 37064
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
20/05/2013; Decisione del
20/05/2013
Deposito del 22/05/2013; Pubblicazione in G. U. 29/05/2013
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e privati - Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Disciplina delle procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Definizione del progetto quale "insieme di elaborati tecnici concernenti la realizzazione di impianti opere o interventi" - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la normativa europea che qualifica il progetto come "la realizzazione dei lavori di costruzione, di impianti od opere" ovvero di "altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo" - Insussistenza - Definizione regionale, generale e astratta, che implicitamente include le fattispecie delle norme comunitarie - Non fondatezza della questione.
Ambiente - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e privati - Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Disciplina delle procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Definizione del progetto quale "insieme di elaborati tecnici concernenti la realizzazione di impianti opere o interventi" - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la normativa europea che qualifica il progetto come "la realizzazione dei lavori di costruzione, di impianti od opere" ovvero di "altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo" - Insussistenza - Definizione regionale, generale e astratta, che implicitamente include le fattispecie delle norme comunitarie - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, nella parte in cui, definendo il progetto quale «insieme di elaborati tecnici concernenti la realizzazione di impianti opere o interventi», si porrebbe in contrasto con la direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/92/UE, art.1, paragrafo 2. Infatti, la definizione di progetto recata dalla norma regionale impugnata, in quanto generale ed astratta, risulta compatibile con la definizione comunitaria, nella parte in cui, qualificando come "progetto" l'«insieme di elaborati tecnici concernenti la realizzazione di impianti opere o interventi», implicitamente include, nel generico riferimento agli interventi, sia la realizzazione di lavori di costruzione, riconducibili alle opere, che quella di interventi sull'ambiente naturale e sul paesaggio.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, nella parte in cui, definendo il progetto quale «insieme di elaborati tecnici concernenti la realizzazione di impianti opere o interventi», si porrebbe in contrasto con la direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/92/UE, art.1, paragrafo 2. Infatti, la definizione di progetto recata dalla norma regionale impugnata, in quanto generale ed astratta, risulta compatibile con la definizione comunitaria, nella parte in cui, qualificando come "progetto" l'«insieme di elaborati tecnici concernenti la realizzazione di impianti opere o interventi», implicitamente include, nel generico riferimento agli interventi, sia la realizzazione di lavori di costruzione, riconducibili alle opere, che quella di interventi sull'ambiente naturale e sul paesaggio.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
26/03/2012
n. 3
art. 2
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
direttiva CE 13/12/2011
n. 92
art. 1 paragrafo 2