Sentenza 93/2013 (ECLI:IT:COST:2013:93)
Massima numero 37066
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
20/05/2013; Decisione del
20/05/2013
Deposito del 22/05/2013; Pubblicazione in G. U. 29/05/2013
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e privati - Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Disciplina delle procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Determinazione dei criteri per l'individuazione dei progetti assoggettati alla procedura di VIA - Previsione che per le attività produttive, le soglie dimensionali di cui agli allegati B1 e B2 sono incrementate del 30% nei casi specificamente indicati - Ricorso del Governo - Lamentata considerazione di soli criteri dimensionali, in contrasto con la normativa europea che individua ulteriori criteri relativi ad altre caratteristiche del progetto, quali il cumulo con altri progetti, la sostenibilità ambientale delle aree geografiche e il loro impatto su zone di importanza storica, culturale o archeologica - Insussistenza - Fattispecie riferita a casi specifici per i quali il legislatore regionale ha già tenuto conto dei criteri comunitari - Non fondatezza della questione - Dichiarazione relativa al periodo di applicabilità della norma censurata, modificata da i us superveniens .
Ambiente - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e privati - Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Disciplina delle procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Determinazione dei criteri per l'individuazione dei progetti assoggettati alla procedura di VIA - Previsione che per le attività produttive, le soglie dimensionali di cui agli allegati B1 e B2 sono incrementate del 30% nei casi specificamente indicati - Ricorso del Governo - Lamentata considerazione di soli criteri dimensionali, in contrasto con la normativa europea che individua ulteriori criteri relativi ad altre caratteristiche del progetto, quali il cumulo con altri progetti, la sostenibilità ambientale delle aree geografiche e il loro impatto su zone di importanza storica, culturale o archeologica - Insussistenza - Fattispecie riferita a casi specifici per i quali il legislatore regionale ha già tenuto conto dei criteri comunitari - Non fondatezza della questione - Dichiarazione relativa al periodo di applicabilità della norma censurata, modificata da i us superveniens .
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, della legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3 - successivamente modificati da ius superveniens per il periodo in cui la normativa impugnata abbia avuto, medio tempore, applicazione -, nella parte in cui stabilisce che «per le attività produttive, le soglie dimensionali di cui agli allegati B1 e B2 sono incrementate del 30% nei seguenti casi: a) progetti localizzati nelle aree produttive ecologicamente attrezzate, individuate ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate); b) progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la registrazione EMAS ai sensi del Regolamento (CE) 19 marzo 2001, n. 761, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit; c) progetti di trasformazione o ampliamento di impianti in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001». Deve, infatti, ritenersi che il legislatore regionale, nell'individuare i progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA all'interno delle tre specifiche categorie contemplate dall'art. 3, comma 4, abbia tenuto conto non solo delle dimensioni dei medesimi, ma anche di tutti gli altri criteri indicati dalla citata direttiva comunitaria, elevando le soglie dimensionali fissate, in generale, dagli allegati B1 e B2, per tutte le altre attività produttive, proprio in considerazione delle specifiche caratteristiche ambientali dei medesimi progetti ivi indicati.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, della legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3 - successivamente modificati da ius superveniens per il periodo in cui la normativa impugnata abbia avuto, medio tempore, applicazione -, nella parte in cui stabilisce che «per le attività produttive, le soglie dimensionali di cui agli allegati B1 e B2 sono incrementate del 30% nei seguenti casi: a) progetti localizzati nelle aree produttive ecologicamente attrezzate, individuate ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate); b) progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la registrazione EMAS ai sensi del Regolamento (CE) 19 marzo 2001, n. 761, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit; c) progetti di trasformazione o ampliamento di impianti in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001». Deve, infatti, ritenersi che il legislatore regionale, nell'individuare i progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA all'interno delle tre specifiche categorie contemplate dall'art. 3, comma 4, abbia tenuto conto non solo delle dimensioni dei medesimi, ma anche di tutti gli altri criteri indicati dalla citata direttiva comunitaria, elevando le soglie dimensionali fissate, in generale, dagli allegati B1 e B2, per tutte le altre attività produttive, proprio in considerazione delle specifiche caratteristiche ambientali dei medesimi progetti ivi indicati.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
26/03/2012
n. 3
art. 3
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
direttiva CE 13/12/2011
n. 92
art. Allegato III