Sentenza 93/2013 (ECLI:IT:COST:2013:93)
Massima numero 37068
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
20/05/2013; Decisione del
20/05/2013
Deposito del 22/05/2013; Pubblicazione in G. U. 29/05/2013
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e privati - Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Disciplina delle procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Disciplina dei casi in cui l'intervento soggetto alla procedura di VIA deve acquisire anche l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e le autorità competenti per le due procedure coincidono - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con l'obbligo di coordinamento delle procedure e di unicità della consultazione del pubblico, di cui al codice dell'ambiente - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Ambiente - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e privati - Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Disciplina delle procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Disciplina dei casi in cui l'intervento soggetto alla procedura di VIA deve acquisire anche l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e le autorità competenti per le due procedure coincidono - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con l'obbligo di coordinamento delle procedure e di unicità della consultazione del pubblico, di cui al codice dell'ambiente - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata - in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e all'art. art. 10, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con asserita violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera c), della legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, nella parte in cui prevede che «sia data specifica evidenza dell'integrazione tra le procedure suddette» affinché «la pubblicazione e la consultazione del pubblico effettuate ai fini della VIA» siano considerate «valide anche ai fini della procedura di AIA»: infatti la disposizione censurata lungi dal determinare la violazione dell'obbligo di unicità della consultazione del pubblico - imposto dalla normativa statale - assolve proprio al fine di assicurare in concreto il più corretto adempimento di quell'obbligo, imponendo che il pubblico sia reso consapevole che la consultazione unica avrà efficacia ai fini di entrambi i provvedimenti integrati nel provvedimento di VIA.
Non è fondata - in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e all'art. art. 10, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con asserita violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera c), della legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, nella parte in cui prevede che «sia data specifica evidenza dell'integrazione tra le procedure suddette» affinché «la pubblicazione e la consultazione del pubblico effettuate ai fini della VIA» siano considerate «valide anche ai fini della procedura di AIA»: infatti la disposizione censurata lungi dal determinare la violazione dell'obbligo di unicità della consultazione del pubblico - imposto dalla normativa statale - assolve proprio al fine di assicurare in concreto il più corretto adempimento di quell'obbligo, imponendo che il pubblico sia reso consapevole che la consultazione unica avrà efficacia ai fini di entrambi i provvedimenti integrati nel provvedimento di VIA.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
26/03/2012
n. 3
art. 5
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 10
co. 2