Sentenza 93/2013 (ECLI:IT:COST:2013:93)
Massima numero 37070
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  20/05/2013;  Decisione del  20/05/2013
Deposito del 22/05/2013; Pubblicazione in G. U. 29/05/2013
Massime associate alla pronuncia:  37064  37065  37066  37067  37068  37069  37071  37072  37073  37074  37075  37076  37077


Titolo
Ambiente -Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e privati - Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Disciplina delle procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Previsione che il proponente il progetto debba corredare la domanda da presentare all'autorità competente con la copia dell'avviso da pubblicare a mezzo stampa - Contrasto con il codice dell'ambiente che impone che la pubblicazione a mezzo stampa sia contestuale alla presentazione dell'istanza di VIA - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ambiente - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 12, comma 1, lettera c), della legge della legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, nella parte in cui prevede che il proponente il progetto di lavori pubblici e privati possa provvedere alla pubblicazione dell'avviso a mezzo stampa dopo la presentazione della domanda, ponendosi così in contrasto con l'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, che impone, invece, che la pubblicazione a mezzo stampa sia contestuale alla presentazione dell'istanza di VIA.

- In senso analogo, v. citata sentenza n. 227 del 2011.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  26/03/2012  n. 3  art. 12  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 23    co. 1