Sentenza 93/2013 (ECLI:IT:COST:2013:93)
Massima numero 37071
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
20/05/2013; Decisione del
20/05/2013
Deposito del 22/05/2013; Pubblicazione in G. U. 29/05/2013
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e privati - Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Disciplina delle procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Elenco dei documenti da allegare alla domanda di VIA - Ricorso del Governo - Asserita limitazione alle sole autorizzazioni ambientali, in contrasto con il codice dell'ambiente che prescrive che sia allegato "l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento" - Insussistenza di riduzioni degli standard e dei livelli uniformi di tutela ambientale - Non fondatezza della questione.
Ambiente - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e privati - Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Disciplina delle procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Elenco dei documenti da allegare alla domanda di VIA - Ricorso del Governo - Asserita limitazione alle sole autorizzazioni ambientali, in contrasto con il codice dell'ambiente che prescrive che sia allegato "l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento" - Insussistenza di riduzioni degli standard e dei livelli uniformi di tutela ambientale - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, lettera e), della legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, sollevata in quanto, limitando l'elenco dei documenti da allegare alla domanda di VIA alle sole autorizzazioni ambientali, si porrebbe in contrasto con l'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, che viceversa prescrive che sia allegato «l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento». Infatti, la disposizione impugnata stabilisce che «ai fini dello svolgimento della procedura di VIA», il proponente alleghi alla domanda tutte le «autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento e dei relativi soggetti competenti in materia ambientale». Anche a ritenere che la norma regionale in esame non ricomprenda nel novero degli atti da inserire nell'elenco gli assensi comunque denominati non pertinenti alla materia ambientale, non si determinerebbe alcuna riduzione degli standard e dei livelli uniformi di tutela ambientale e quindi alcuna violazione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, potendo detta norma regionale eventualmente incidere su materie e competenze diverse.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, lettera e), della legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, sollevata in quanto, limitando l'elenco dei documenti da allegare alla domanda di VIA alle sole autorizzazioni ambientali, si porrebbe in contrasto con l'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, che viceversa prescrive che sia allegato «l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento». Infatti, la disposizione impugnata stabilisce che «ai fini dello svolgimento della procedura di VIA», il proponente alleghi alla domanda tutte le «autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento e dei relativi soggetti competenti in materia ambientale». Anche a ritenere che la norma regionale in esame non ricomprenda nel novero degli atti da inserire nell'elenco gli assensi comunque denominati non pertinenti alla materia ambientale, non si determinerebbe alcuna riduzione degli standard e dei livelli uniformi di tutela ambientale e quindi alcuna violazione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, potendo detta norma regionale eventualmente incidere su materie e competenze diverse.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
26/03/2012
n. 3
art. 12
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 23
co. 2