Sentenza 93/2013 (ECLI:IT:COST:2013:93)
Massima numero 37071
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  20/05/2013;  Decisione del  20/05/2013
Deposito del 22/05/2013; Pubblicazione in G. U. 29/05/2013
Massime associate alla pronuncia:  37064  37065  37066  37067  37068  37069  37070  37072  37073  37074  37075  37076  37077


Titolo
Ambiente - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e privati - Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Disciplina delle procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Elenco dei documenti da allegare alla domanda di VIA - Ricorso del Governo - Asserita limitazione alle sole autorizzazioni ambientali, in contrasto con il codice dell'ambiente che prescrive che sia allegato "l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento" - Insussistenza di riduzioni degli standard e dei livelli uniformi di tutela ambientale - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, lettera e), della legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, sollevata in quanto, limitando l'elenco dei documenti da allegare alla domanda di VIA alle sole autorizzazioni ambientali, si porrebbe in contrasto con l'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, che viceversa prescrive che sia allegato «l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento». Infatti, la disposizione impugnata stabilisce che «ai fini dello svolgimento della procedura di VIA», il proponente alleghi alla domanda tutte le «autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento e dei relativi soggetti competenti in materia ambientale». Anche a ritenere che la norma regionale in esame non ricomprenda nel novero degli atti da inserire nell'elenco gli assensi comunque denominati non pertinenti alla materia ambientale, non si determinerebbe alcuna riduzione degli standard e dei livelli uniformi di tutela ambientale e quindi alcuna violazione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, potendo detta norma regionale eventualmente incidere su materie e competenze diverse.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  26/03/2012  n. 3  art. 12  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 23    co. 2