Sentenza 93/2013 (ECLI:IT:COST:2013:93)
Massima numero 37072
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
20/05/2013; Decisione del
20/05/2013
Deposito del 22/05/2013; Pubblicazione in G. U. 29/05/2013
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e privati - Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Disciplina delle procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Esenzione dalla sottoposizione a VIA regionale delle piccole utilizzazioni locali quali "gli impianti di potenza inferiore a 1 MW ottenibile dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi geotermico e le utilizzazioni tramite sonde geotermiche - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con il codice dell'ambiente che annovera, tra i progetti per cui la VIA è obbligatoria, tutti quelli riguardanti "le attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche", all'interno dei quali si collocherebbero le piccole utilizzazioni locali - Insussistenza - Previsione del codice dell'ambiente riferita solo a specifici progetti, puntualmente individuati - Non fondatezza della questione.
Ambiente - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e privati - Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Disciplina delle procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Esenzione dalla sottoposizione a VIA regionale delle piccole utilizzazioni locali quali "gli impianti di potenza inferiore a 1 MW ottenibile dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi geotermico e le utilizzazioni tramite sonde geotermiche - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con il codice dell'ambiente che annovera, tra i progetti per cui la VIA è obbligatoria, tutti quelli riguardanti "le attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche", all'interno dei quali si collocherebbero le piccole utilizzazioni locali - Insussistenza - Previsione del codice dell'ambiente riferita solo a specifici progetti, puntualmente individuati - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'allegato A1, punto n), della legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, il quale esenta dalla sottoposizione a VIA regionale «le piccole utilizzazioni locali di cui all'art. 10, comma 7, del d.lgs. n. 22 del 2011» e cioè «gli impianti di potenza inferiore a 1 MW ottenibile dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi geotermico e le utilizzazioni tramite sonde geotermiche», sollevata per asserito contrasto con la lettera v) dell'allegato III alla parte II del d.lgs. n. 152 del 2006, che annovera, tra i progetti per cui la VIA è obbligatoria, tutti quelli riguardanti «le attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche», all'interno dei quali si collocherebbero le piccole utilizzazioni locali. Infatti, il legislatore regionale, con la norma impugnata, escludendo, non la semplice verifica di assoggettabilità, ma la sottoposizione a VIA obbligatoria dei predetti impianti, prescritta in via generale dal legislatore statale solo in relazione a specifici progetti, puntualmente individuati, che si ritiene abbiano necessariamente un rilevante impatto ambientale, non arreca alcun vulnus agli standard di tutela dell'ambiente apprestati dal legislatore statale.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'allegato A1, punto n), della legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, il quale esenta dalla sottoposizione a VIA regionale «le piccole utilizzazioni locali di cui all'art. 10, comma 7, del d.lgs. n. 22 del 2011» e cioè «gli impianti di potenza inferiore a 1 MW ottenibile dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi geotermico e le utilizzazioni tramite sonde geotermiche», sollevata per asserito contrasto con la lettera v) dell'allegato III alla parte II del d.lgs. n. 152 del 2006, che annovera, tra i progetti per cui la VIA è obbligatoria, tutti quelli riguardanti «le attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche», all'interno dei quali si collocherebbero le piccole utilizzazioni locali. Infatti, il legislatore regionale, con la norma impugnata, escludendo, non la semplice verifica di assoggettabilità, ma la sottoposizione a VIA obbligatoria dei predetti impianti, prescritta in via generale dal legislatore statale solo in relazione a specifici progetti, puntualmente individuati, che si ritiene abbiano necessariamente un rilevante impatto ambientale, non arreca alcun vulnus agli standard di tutela dell'ambiente apprestati dal legislatore statale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
26/03/2012
n. 3
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. Parte II, allegato III, lettera v)