Sentenza 45/1965 (ECLI:IT:COST:1965:45)
Massima numero 2368
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  26/05/1965;  Decisione del  26/05/1965
Deposito del 09/06/1965; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2367  2369


Titolo
SENT. 45/65 B. LAVORO (DIRITTO AL) - COSTITUZIONE, ART. 4 - INTERPRETAZIONE.

Testo
Dal primo comma dell'art. 4 Cost., secondo l'interpretazione gia' data dalla Corte, si ricava che il diritto al lavoro, dall'articolo stesso riconosciuto ad ogni cittadino, per quanto non implichi un immediato diritto al conseguimento di una occupazione ne', per coloro che gia' siano occupati, un diritto alla conservazione del posto, va considerato come un diritto fondamentale di liberta' cui fa necessariamente riscontro da parte dello Stato l'obbligo di indirizzare l'attivita' dei pubblici poteri alla creazione di condizioni che consentano il lavoro a tutti i cittadini onde l'esigenza che il legislatore, per cio' che a lui compete, circondi di garanzie e di opportuni temperamenti i casi in cui si renda necessario far luogo a licenziamenti. - S. nn. 3/1957; 30/1958; 2/1960; 3/1961; 105/1963.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 4

Altri parametri e norme interposte