Sentenza 93/2013 (ECLI:IT:COST:2013:93)
Massima numero 37073
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  20/05/2013;  Decisione del  20/05/2013
Deposito del 22/05/2013; Pubblicazione in G. U. 29/05/2013
Massime associate alla pronuncia:  37064  37065  37066  37067  37068  37069  37070  37071  37072  37074  37075  37076  37077


Titolo
Ambiente - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e privati - Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Disciplina delle procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Inclusione, tra quelle da sottoporre a VIA, della classe di progetto "elettrodotti per il trasporto di energia elettrica superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km" - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con il codice dell'ambiente che circoscrive l'obbligo di procedura di VIA ai soli progetti riguardanti "elettrodi aerei con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km" - Insussistenza - Estensione della VIA anche agli elettrodotti interrati, con determinazione di forme più elevate di tutela ambientale - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'allegato A2, punto h), della legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, censurato nella parte in cui include, tra quelle da sottoporre a VIA provinciale, la classe di progetto «elettrodotti per il trasporto di energia elettrica superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km», sollevata per asserito contrasto con l'allegato III, lettera z), del d.lgs. n. 152 del 2006 che circoscrive l'obbligo di procedura di VIA ai soli progetti riguardanti «elettrodotti aerei con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km». Infatti, detta norma regionale, che concerne la realizzazione di tutti gli elettrodotti (anche non aerei, ma interrati) ed incide, pertanto, contestualmente, sulle materie dell'energia e del governo del territorio, non solo non viola i livelli di tutela dell'ambiente posti dallo Stato con la disposizione di cui alla citata lettera z) dell'allegato III alla parte II del codice, che costituiscono limite anche all'esercizio delle competenze regionali, ma, estendendo la previsione della procedura di VIA anche agli elettrodotti interrati, finisce con il determinare, sia pure in via indiretta, attraverso la disciplina di settori di competenza regionale, eventualmente forme più elevate di tutela ambientale.

- Sull'ammissibilità di interventi legislativi regionali che prevedano forme più elevate di tutela ambientale, v. citata sentenza n. 225 del 2009.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  26/03/2012  n. 3  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art.   Parte II, allegato III, lett. z)