Sentenza 39/1972 (ECLI:IT:COST:1972:39)
Massima numero 5954
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIARELLI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  23/02/1972;  Decisione del  23/02/1972
Deposito del 01/03/1972; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5955  5956  5957  5958  5959


Titolo
SENT. 39/72 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - NORMA RILEVANTE PER LA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO A QUO. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).

Testo
L'esame di legittimita' costituzionale della Corte va limitato alla norma che dall'ordinanza di rimessione si desume essere chiaramente rilevante per la definizione del giudizio. N.B. Fattispecie in cui con ordinanza 10 aprile 1969, il Consiglio di Stato aveva sollevato eccezione di incostituzionalita' in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., non solo dell'art. 3, primo comma del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, limitatamente alla parte riguardante le assenze per malattia, ma anche dell'art. 2 dello stesso D.L. riguardante il congedo ordinario dell'impiegato. La Corte ha ritenuto di dover limitare il proprio esame al solo art. 3 posto che soltanto tale norma appariva rilevante nel giudizio a quo avente ad oggetto il licenziamento di un impiegato non di ruolo assentatosi per motivi di malattia.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23