Ambiente - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e privati - Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Disciplina delle procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità provinciale attinenti a impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi - Esclusione dalla categoria degli "impianti che effettuano il recupero di diluenti e solventi esausti presso i produttori degli stessi purché le quantità trattate non superino i 100 l/giorno" - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con il codice dell'ambiente non ammetterebbe alcuna esclusione in merito a siffatta classe progettuale - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'allegato B2, punto 7p), della legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, censurato nella parte in cui esclude dalla categoria dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità provinciale attinenti a «impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, ponendosi in contrasto con la lettera za) del punto 7 dell'allegato IV alla parte II del d.lgs. n. 152 del 2006 che non ammette alcuna esclusione in merito a siffatta classe progettuale. Infatti, a norma regionale impugnata, nell'esentare dalla verifica di assoggettabilità a VIA gli «impianti che effettuano il recupero di diluenti e solventi esausti presso i produttori degli stessi purché le quantità trattate non superino i 100 l/giorno», ha dato attuazione al disposto del citato comma 9 dell'art. 6, posto che si riferisce a specifiche categorie progettuali, cioè a quelle inerenti ai soli impianti che effettuano il recupero di diluenti e solventi esausti, ed individua i criteri e le condizioni della esclusione dalla verifica di assoggettabilità nella particolare localizzazione di tali impianti presso i produttori stessi dei diluenti e solventi esausti, oltre che nella circostanza che le quantità trattate non superino i 100 l/giorno.
- In coerenza con la pronuncia, v. citata sentenza e Corte di giustizia, sentenza 23 novembre 2006, causa C-486/04.