Sentenza 93/2013 (ECLI:IT:COST:2013:93)
Massima numero 37076
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
20/05/2013; Decisione del
20/05/2013
Deposito del 22/05/2013; Pubblicazione in G. U. 29/05/2013
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e privati - Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Disciplina delle procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità provinciale attinenti a impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10/t giorno - Esclusione degli "impianti mobili per il recupero in loco dei rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di costruzione e demolizione" - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con il codice dell'ambiente non ammetterebbe alcuna eccezione in relazione alla predetta tipologia di impianti - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Ambiente - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e privati - Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Disciplina delle procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità provinciale attinenti a impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10/t giorno - Esclusione degli "impianti mobili per il recupero in loco dei rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di costruzione e demolizione" - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con il codice dell'ambiente non ammetterebbe alcuna eccezione in relazione alla predetta tipologia di impianti - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'allegato B2, punto 7q), della legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, censurato nella parte in cui esclude dalle tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità provinciale attinenti agli «impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10/t giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006», «gli impianti mobili per il recupero in loco dei rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di costruzione e demolizione», poiché, in tal modo, esso si porrebbe in contrasto con l'allegato IV alla parte II, punto 7, lettera zb), del d.lgs.n. 152 del 2006, che non pone eccezioni di sorta in relazione alla predetta tipologia di impianti. Nella specie, infatti, la disposizione è coerente con l'art. 6, comma 9, del codice dell'ambiente, esentando dalla predetta verifica di assoggettabilità quella specifica categoria di progetti inerenti alla realizzazione di impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi, a condizione che si tratti di rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione e che tale recupero avvenga nello stesso luogo in cui siffatti rifiuti sono prodotti, così da rivelarne il ridotto impatto ambientale.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'allegato B2, punto 7q), della legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, censurato nella parte in cui esclude dalle tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità provinciale attinenti agli «impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10/t giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006», «gli impianti mobili per il recupero in loco dei rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di costruzione e demolizione», poiché, in tal modo, esso si porrebbe in contrasto con l'allegato IV alla parte II, punto 7, lettera zb), del d.lgs.n. 152 del 2006, che non pone eccezioni di sorta in relazione alla predetta tipologia di impianti. Nella specie, infatti, la disposizione è coerente con l'art. 6, comma 9, del codice dell'ambiente, esentando dalla predetta verifica di assoggettabilità quella specifica categoria di progetti inerenti alla realizzazione di impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi, a condizione che si tratti di rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione e che tale recupero avvenga nello stesso luogo in cui siffatti rifiuti sono prodotti, così da rivelarne il ridotto impatto ambientale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
26/03/2012
n. 3
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. Parte II, allegato IV, punto 7, lettera zb)