Sentenza 93/2013 (ECLI:IT:COST:2013:93)
Massima numero 37076
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  20/05/2013;  Decisione del  20/05/2013
Deposito del 22/05/2013; Pubblicazione in G. U. 29/05/2013
Massime associate alla pronuncia:  37064  37065  37066  37067  37068  37069  37070  37071  37072  37073  37074  37075  37077


Titolo
Ambiente - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e privati - Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Disciplina delle procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità provinciale attinenti a impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10/t giorno - Esclusione degli "impianti mobili per il recupero in loco dei rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di costruzione e demolizione" - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con il codice dell'ambiente non ammetterebbe alcuna eccezione in relazione alla predetta tipologia di impianti - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'allegato B2, punto 7q), della legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, censurato nella parte in cui esclude dalle tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità provinciale attinenti agli «impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10/t giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006», «gli impianti mobili per il recupero in loco dei rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di costruzione e demolizione», poiché, in tal modo, esso si porrebbe in contrasto con l'allegato IV alla parte II, punto 7, lettera zb), del d.lgs.n. 152 del 2006, che non pone eccezioni di sorta in relazione alla predetta tipologia di impianti. Nella specie, infatti, la disposizione è coerente con l'art. 6, comma 9, del codice dell'ambiente, esentando dalla predetta verifica di assoggettabilità quella specifica categoria di progetti inerenti alla realizzazione di impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi, a condizione che si tratti di rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione e che tale recupero avvenga nello stesso luogo in cui siffatti rifiuti sono prodotti, così da rivelarne il ridotto impatto ambientale.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  26/03/2012  n. 3  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art.   Parte II, allegato IV, punto 7, lettera zb)