Lavoro - Licenziamento collettivo - Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (applicato ai rapporti di lavoro costituiti dopo il 7 marzo 2015) - Violazione dei criteri di scelta - Disciplina sanzionatoria - Denunciata violazione di parametri costituzionali solo evocati - Assenza di motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 138012).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d’appello di Napoli, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 10, 24 e 111 Cost., degli artt. 3, comma 1, e 10 del d.lgs. n. 23 del 2015 (cd. Jobs Act), nella parte in cui hanno modificato la disciplina sanzionatoria per la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori in esubero nell’ambito di un licenziamento collettivo. Il rimettente si è limitato ad evocare i suddetti parametri senza alcuna specifica ed adeguata illustrazione dei motivi di censura in punto di non manifesta infondatezza, né l’ordinanza fornisce elementi che consentano di valutare il dedotto contrasto delle disposizioni censurate con i parametri genericamente evocati. (Precedenti: S. 194/2023- mass. 45814; S. 118/2022 - mass. 44817; S. 213/2021 - mass. 44351; S. 178/2021 - mass. 44156; S. 126/2018 - mass. 41339).