Sentenza 7/2024 (ECLI:IT:COST:2024:7)
Massima numero 45938
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  05/12/2023;  Decisione del  05/12/2023
Deposito del 22/01/2024; Pubblicazione in G. U. 24/01/2024
Massime associate alla pronuncia:  45937  45939  45940  45941  45942  45943  45944


Titolo
Lavoro - Licenziamento collettivo - Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (applicato ai rapporti di lavoro costituiti dopo il 7 marzo 2015) - Violazione dei criteri di scelta - Disciplina sanzionatoria - Denunciata violazione di parametri costituzionali solo evocati - Assenza di motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 138012).

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d’appello di Napoli, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 10, 24 e 111 Cost., degli artt. 3, comma 1, e 10 del d.lgs. n. 23 del 2015 (cd. Jobs Act), nella parte in cui hanno modificato la disciplina sanzionatoria per la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori in esubero nell’ambito di un licenziamento collettivo. Il rimettente si è limitato ad evocare i suddetti parametri senza alcuna specifica ed adeguata illustrazione dei motivi di censura in punto di non manifesta infondatezza, né l’ordinanza fornisce elementi che consentano di valutare il dedotto contrasto delle disposizioni censurate con i parametri genericamente evocati. (Precedenti: S. 194/2023- mass. 45814; S. 118/2022 - mass. 44817; S. 213/2021 - mass. 44351; S. 178/2021 - mass. 44156; S. 126/2018 - mass. 41339).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  04/03/2015  n. 23  art. 3  co. 1

decreto legislativo  04/03/2015  n. 23  art. 10  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 10

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte