Sentenza 93/2013 (ECLI:IT:COST:2013:93)
Massima numero 37077
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  20/05/2013;  Decisione del  20/05/2013
Deposito del 22/05/2013; Pubblicazione in G. U. 29/05/2013
Massime associate alla pronuncia:  37064  37065  37066  37067  37068  37069  37070  37071  37072  37073  37074  37075  37076


Titolo
Paesaggio - Norme della Regione Marche - Lavori pubblici e privati - Progetti che possono avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente - Disciplina delle procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) - Previsione che il provvedimento di VIA comprende l'autorizzazione paesaggistica ove necessaria e che in tal caso la documentazione sia integrata con quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali in materia - Ricorso del Governo - Asserita soppressione del parere statale vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione, in contrasto con il codice dei beni culturali e del paesaggio - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 10, della legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, nella parte in cui stabilisce: «il provvedimento di VIA comprende l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, ove necessaria. In tal caso la documentazione è integrata con quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali in materia», sollevata per ritenuto contrasto con quanto stabilito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che, all'art. 146, attribuisce allo Stato la competenza ad esprimere parere vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione, funzione che nella norma regionale verrebbe eliminata, in violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., che riservano allo Stato la competenza esclusiva in materia paesaggistica. Nella specie, la norma regionale impugnata, in linea con l'art. 26, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, ha dato attuazione a quanto prescritto dal citato art. 26, comma 4: essa, infatti, lungi dall'aver derogato alla previsione dell'autorizzazione paesaggistica (il cui rilascio appartiene peraltro alla competenza regionale ai sensi del medesimo art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004), stabilendo che il provvedimento di VIA "comprende" l'autorizzazione paesaggistica, ha provveduto a realizzare quella forma di "coordinamento" da parte della VIA di tutte le autorizzazioni in materia ambientale (fra le quali vi è anche l'autorizzazione paesaggistica) proprio prescritte al fine di assicurare un livello uniforme di protezione ambientale, in una prospettiva di semplificazione amministrativa.

- In tema di autorizzazione paesaggistica, v, citata sentenza n. 235 del 2011.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  26/03/2012  n. 3  art. 5  co. 10

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 146