Lavori pubblici - Società organismo attestazione (SOA) - Previsione che lo statuto delle SOA prescriva come oggetto sociale esclusivo lo svolgimento dell'attività di attestazione dell'esistenza dei requisiti per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici - Conseguenti divieto per un medesimo soggetto di svolgere contemporaneamente attività di organismo di certificazione e di SOA e divieto per un organismo di certificazione di avere partecipazioni azionarie in una SOA - Asserita irragionevolezza e violazione del principio della libertà di iniziativa economica - Asserita disparità di trattamento tra gli operatori economici - Insussistenza - Esercizio di una funzione di natura pubblica che giustifica limitazioni a garanzia di neutralità e imparzialità - Non fondatezza della questione.
Va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, co. 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dal TAR del Lazio, il quale dubita della legittimità costituzionale di questa norma nella parte in cui, stabilendo il principio di esclusività dell'oggetto sociale della SOA (Società organismo attestazione), avrebbe il duplice corollario di vietare ad un medesimo soggetto di svolgere contemporaneamente attività di organismo di certificazione e di SOA e di vietare ad un organismo di certificazione di avere partecipazioni azionarie in una SOA. La libertà di iniziativa economica privata infatti, come gode della tutela accordata dall'art. 41 Cost. alle imprese singolarmente considerate, così soggiace, quindi, ai limiti che lo stesso parametro costituzionale consente di stabilire a salvaguardia di valori di rilievo costituzionale, ivi compreso quello di un assetto competitivo dei mercati a tutela delle stesse imprese e dei consumatori. L'art. 41 Cost., dunque, è un parametro che garantisce non solo la libertà di iniziativa economica, ma anche l'assetto concorrenziale del mercato di volta in volta preso in considerazione; ed è, altresì, questo che il divieto di partecipazione in esame concorre soprattutto a tutelare. Qualora, infatti, fosse permesso, è palese che il possesso da parte di un organismo di certificazione di partecipazioni sociali in una SOA può favorire la concentrazione delle due distinte verifiche in capo a soggetti sostanzialmente unitari (nella specie, poi, la partecipazione è praticamente totalitaria), anche senza ipotizzare condotte in concreto necessariamente scorrette, ma con pregiudizio per l'assetto concorrenziale del mercato.