Sentenza 95/2013 (ECLI:IT:COST:2013:95)
Massima numero 37079
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GALLO  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  20/05/2013;  Decisione del  20/05/2013
Deposito del 22/05/2013; Pubblicazione in G. U. 29/05/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Finanza regionale - Nota del Ministero dell'economia e delle finanze con la quale lo Stato ha versato alla Regione Sardegna il gettito relativo all'IVA percetta per l'anno 2011 - Lamentato omesso versamento delle ulteriori quote di compartecipazione ai tributi erariali dovute ai sensi dello statuto di autonomia, asseritamente significativo del rifiuto dello Stato di adempiere - Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Sardegna - Richiesta di dichiarare che non spettava allo Stato, e per esso alla Ragioneria Generale dello Stato, adottare la nota impugnata - Assenza di significativi indizi che consentano di interpretare la nota ministeriale come un'implicita negazione delle ulteriori risorse dovute alla Regione - Inidoneità dell'atto impugnato a ledere le attribuzioni costituzionali della stessa - Inammissibilità del ricorso.

Testo

E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione autonoma della Sardegna nei confronti dello Stato, in relazione alla Nota del Ministero dell'economia e delle Finanze prot. n. 0049695 del 18 giugno 2012, con la quale lo Stato ha versato alla Regione il solo gettito relativo all'IVA percetta per l'anno 2011 e non tutte le somme dovute, in quanto non sono vulnerate le attribuzioni della Regione, dato che la Nota impugnata non contiene alcun elemento da cui si possa evincere la volontà dello Stato di negare alla Regione le entrate dovute, e tenuto anche conto che il legislatore statale, nell'adottare disposizioni per l'assestamento del bilancio per l'anno finanziario 2012, con la legge 16 ottobre 2012, n. 182, ha destinato 1.383.000.000 euro al fine di devolvere alla Regione il gettito delle entrate erariali ad essa spettanti in quota fissa e variabile; talché, visto detto assestamento di bilancio, l'atto impugnato non può essere interpretato al pari di un'implicita negazione delle risorse dovute alla Regione.

- In senso analogo, v. citata sentenza n. n. 276 del 2007.

- Sull'inammissibilità del ricorso per inidoneità dell'atto a ledere le competenze regionali, v. citate sentenze n. 72 del 2012, n. 188 del 2008, n. 235 del 2007, n. 191 del 2007.



Atti oggetto del giudizio

nota del ministero dell'economia e finanze  18/06/2012  n. 49695  art.   co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 8

Altri parametri e norme interposte