Reati e pene - Reati militari - Reato di malversazione - Abrogazione solo in ambito non militare - Asserita disparità di trattamento tra la disciplina vigente in ambito non militare, regolata dall'art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio) e quella ancora vigente in ambito militare - Questione irrilevante nel giudizio a quo - Richiesta di pronuncia additiva che comporta una reformatio in peius dell'attuale trattamento sanzionatorio - Divieto di analogia in malam partem in materia penale - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 216 cod. pen. militare di pace censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., per la ingiustificata disparità di trattamento con la disciplina vigente in ambito non militare regolata dall'art. 323 c.p., atteso che, riguardo alle condotte di malversazione mediante distrazione la questione prospettata è irrilevante nel giudizio a quo nel quale la condotta contestata agli imputati è esclusivamente di natura appropriativa, mentre riguardo a tale ultima condotta, poiché la richiesta formulata dal rimettente di una pronuncia additiva che determini la riconducibilità delle condotte di malversazione in danno di privati alla più grave fattispecie del peculato, comporta una reformatio in peius dell'attuale trattamento sanzionatorio, essa è preclusa alla Corte dal divieto di analogia in malam partem in materia penale.
- Sulle conseguenze della abrogazione della norma sul peculato per distrazione militare, v. cit. sentenza n. 448 del 1991.
- Sul divieto di analogia in malam partem in materia penale e la conseguente impossibilità di pronunce additive che comportino una reformatio in peius, v. cit. sentenza n. 447 del 1998; n. 473 del 1990.