Sentenza 97/2013 (ECLI:IT:COST:2013:97)
Massima numero 37081
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  20/05/2013;  Decisione del  20/05/2013
Deposito del 23/05/2013; Pubblicazione in G. U. 29/05/2013
Massime associate alla pronuncia:  37082


Titolo
Imposte e tasse - Imposta erariale sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore - Applicazione su tutto il territorio nazionale, incluse le Autonomie speciali, della trasformazione in tributo proprio derivato provinciale - Lesione delle attribuzioni della Regione e dell'autonomia finanziaria - Entrata erariale spettante, in base allo statuto speciale, alla Regione nella misura in cui è riscossa nell'ambito del suo territorio - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori motivi di censura.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 - che estende a tutto il territorio nazionale la modifica, in tributo proprio derivato delle Province, dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Parimenti risulta estesa la possibilità di variare l'aliquota dell'imposta predetta, variazione prevista dall'art. 17 comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 - nella parte in cui si applica alla Regione siciliana, in quanto l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore è un tributo erariale, sicché tale imposta rientra nel novero delle entrate che, ai sensi dell'art. 36 dello statuto siciliano e delle relative norme di attuazione, spettano alla Regione nella misura in cui sono riscosse nell'ambito del suo territorio.

- Sulla qualificazione quale tributo erariale dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, v. citate ordinanza n. 250 del 2007 e sentenze n. 306 del 2004 e n. 138 del 1999.

- Sull'affermazione secondo la quale i «tributi propri derivati», che sono istituiti e regolati dalla legge dello Stato, ma il cui gettito è destinato a un ente territoriale, conservano inalterata la loro natura di tributi erariali, v. citate sentenze n. 123 del 2010, n. 216 del 2009, n. 397 del 2005, n. 37 del 2004, n. 296 del 2003.

- In tema di eccezione al principio della devoluzione delle entrate tributarie erariali a favore della Regione (art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965), v. citata sentenza n. 241 del 2012.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  02/03/2012  n. 16  art. 4  co. 2

legge  26/04/2012  n. 44  art.   co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 36

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 2