Imposte e tasse - Addizionale all'accisa sull'energia elettrica dovuta ai Comuni per le utenze ad uso domestico e alle Province per le utenze ad uso non abitativo - Abrogazione a decorrere dal 1° aprile 2012 - Ricorso della Regione siciliana - Asserita lesione delle attribuzioni della Regione e dell'autonomia finanziaria - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Imposta erariale la cui disciplina è di competenza esclusiva dello Stato - Previsione di compensazioni per le minori entrate - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 10 dell'art. 4, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012 - che dispone l'abrogazione, a decorrere dal 1° aprile 2012, dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica dovuta ai Comuni per le utenze ad uso domestico e alle Province per le utenze ad uso non abitativo, uniformando così gli enti locali delle autonomie speciali a quelli delle Regioni ordinarie. Contemporaneamente, il medesimo comma 10 dispone che il minor gettito, derivante dall'abrogazione della suddetta addizionale, pari a complessivi 180 milioni di euro per l'anno 2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, sia reintegrato agli enti medesimi dalle rispettive Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e di Bolzano mediante le risorse recuperate per effetto del minor concorso delle stesse alla finanza pubblica, disposto dall'art. 4, comma 11, del decreto-legge n. 16 del 2012 -, promossa in riferimento agli artt. 36 e 43 dello statuto speciale della Regione siciliana, agli artt. 2 e 4 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nonché al principio di leale collaborazione in relazione all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Infatti, se per un verso l'abrogazione comporta un minor gettito per gli enti locali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, per altro verso, con altra norma (art. 4, comma 11, del decreto-legge n. 16 del 2012) si dispone che il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica - stabilito dall'articolo 28 del decreto-legge n. 201 del 2011 - sia ridotto di una cifra corrispondente a quella da trasferire ai Comuni e alle Province a compensazione delle minori entrate derivanti dalla soppressione dell'addizionale alle accise sull'energia elettrica; sicché nel caso di specie, poiché al minor gettito derivante dalla novella legislativa si accompagna una corrispettiva riduzione del concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica, la norma censurata non effettua alcuna riduzione delle risorse disponibili alla Regione siciliana, né l'esercizio delle funzioni che le competono risulta in alcun modo compromesso.
- Sulla riconducibilità delle accise tra le imposte di produzione, che sono imposte erariali e dunque di competenza esclusiva dello Stato, v. citate sentenze n. 52 del 2013 e n. 298 del 2009.
- Sulla legittimazione del legislatore statale a modificare, diminuire o persino sopprimere i tributi erariali, senza che ciò comporti una violazione dell'autonomia finanziaria regionale, purché la riduzione non sia di entità tale da rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni regionali o da produrre uno squilibrio incompatibile con le esigenze complessive della spesa regionale, v. citate sentenze n. 241 del 2012, n. 298 del 2009, n. 256 del 2007, n. 155 del 2006, n. 138 del 1999).