Sentenza 98/2013 (ECLI:IT:COST:2013:98)
Massima numero 37083
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del
20/05/2013; Decisione del
20/05/2013
Deposito del 23/05/2013; Pubblicazione in G. U. 29/05/2013
Titolo
Straniero - Norme della Regione Lombardia - Regolamentazione dell'accesso di extracomunitari ad attività commerciali - Requisiti professionali - Possesso, in via alternativa, di un certificato di conoscenza della lingua italiana, di un titolo di studio conseguito presso una scuola italiana legalmente riconosciuta, di un attestato di frequenza di un corso professionale regionale relativo al settore merceologico di riferimento - Ricorso del Governo - Asserita violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Asserita lesione dell'assetto concorrenziale del mercato - Insussistenza - Carattere alternativo dei requisiti che esclude la configurabilità di effetti discriminatori - Non fondatezza della questione.
Straniero - Norme della Regione Lombardia - Regolamentazione dell'accesso di extracomunitari ad attività commerciali - Requisiti professionali - Possesso, in via alternativa, di un certificato di conoscenza della lingua italiana, di un titolo di studio conseguito presso una scuola italiana legalmente riconosciuta, di un attestato di frequenza di un corso professionale regionale relativo al settore merceologico di riferimento - Ricorso del Governo - Asserita violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Asserita lesione dell'assetto concorrenziale del mercato - Insussistenza - Carattere alternativo dei requisiti che esclude la configurabilità di effetti discriminatori - Non fondatezza della questione.
Testo
Va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 2, e 19 della legge della Regione Lombardia n. 3 del 2012 - proposta in riferimento all'articolo 117, primo e secondo comma, lettere a) ed e), Cost. - che prevedono che nel caso di cittadini dei paesi non europei e dell'Unione Europea, nella comunicazione di avvio dell'attività deve essere altresì attestata, da parte del soggetto che esercita effettivamente l'attività, a fronte di motivi imperativi di interesse generale, in particolare tutela dei consumatori e sanità pubblica, la conoscenza di base della lingua italiana. Infatti, alla esclusione dell'asserito effetto discriminatorio derivante (direttamente o indirettamente) dalla cittadinanza dell'operatore (che viene posto a base delle singole censure mosse dal ricorrente alla normativa impugnata), si perviene, dunque, muovendo dalla constatazione che la conoscenza della lingua italiana non è dal legislatore regionale prevista quale unico imprescindibile requisito (imposto agli stranieri) richiesto per avviare l'attività commerciale, giacché la stessa norma prevede che l'interessato possa in alternativa attestare anche la frequenza ed il superamento del corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico di riferimento. Dunque, il carattere meramente alternativo del requisito, fa sì che esso, in quanto tale, sia inidoneo ad incidere negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati, ovvero sulla condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, ovvero infine sui vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
Va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 2, e 19 della legge della Regione Lombardia n. 3 del 2012 - proposta in riferimento all'articolo 117, primo e secondo comma, lettere a) ed e), Cost. - che prevedono che nel caso di cittadini dei paesi non europei e dell'Unione Europea, nella comunicazione di avvio dell'attività deve essere altresì attestata, da parte del soggetto che esercita effettivamente l'attività, a fronte di motivi imperativi di interesse generale, in particolare tutela dei consumatori e sanità pubblica, la conoscenza di base della lingua italiana. Infatti, alla esclusione dell'asserito effetto discriminatorio derivante (direttamente o indirettamente) dalla cittadinanza dell'operatore (che viene posto a base delle singole censure mosse dal ricorrente alla normativa impugnata), si perviene, dunque, muovendo dalla constatazione che la conoscenza della lingua italiana non è dal legislatore regionale prevista quale unico imprescindibile requisito (imposto agli stranieri) richiesto per avviare l'attività commerciale, giacché la stessa norma prevede che l'interessato possa in alternativa attestare anche la frequenza ed il superamento del corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico di riferimento. Dunque, il carattere meramente alternativo del requisito, fa sì che esso, in quanto tale, sia inidoneo ad incidere negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati, ovvero sulla condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, ovvero infine sui vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
27/02/2012
n. 3
art. 2
co. 2
legge della Regione Lombardia
27/02/2012
n. 3
art. 19
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte