Sentenza 98/2013 (ECLI:IT:COST:2013:98)
Massima numero 37084
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  20/05/2013;  Decisione del  20/05/2013
Deposito del 23/05/2013; Pubblicazione in G. U. 29/05/2013
Massime associate alla pronuncia:  37083  37085  37086


Titolo
Professioni - Norme della Regione Lombardia - Ridefinizione delle attività di estetista e di operatore bio-naturale - Individuazione dei relativi profili e titoli abilitanti - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente delle professioni - Illegittimità costituzionale .

Testo
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 4, della legge della Regione Lombardia n. 3 del 2012, recante «Disposizioni in materia di artigianato e commercio. La previsione regionale, infatti, da un lato, individua autonomamente le attività tipiche della professione di estetista (in modo oltretutto diverso da quanto indicato dal legislatore statale nell'art. 1, comma 1, della legge n. 1 del 1990); e, dall'altro lato, attraverso l'esclusione dai compiti, propri dell'estetista, delle attività esercitate dagli operatori bio-naturali iscritti al registro regionale, di fatto ridisegna (per sottrazione) la figura professionale dei primi (a tutto vantaggio delle competenze dei secondi), e contestualmente conferisce alla iscrizione nel predetto registro regionale un valore dirimente (quantomeno al fine di regolamentare i confini tra le due professioni), che trasmoda dalla originaria irrilevanza dell'iscrizione stessa rispetto all'esercizio dell'attività sul territorio regionale da parte degli operatori (stabilita dall'art. 2, comma 3, della legge reg. n. 2 del 2005). Pertanto, in tema di regolamentazione da parte delle Regioni delle discipline bio-naturali la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale; tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  27/02/2012  n. 3  art. 3  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte