Sentenza 98/2013 (ECLI:IT:COST:2013:98)
Massima numero 37086
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del
20/05/2013; Decisione del
20/05/2013
Deposito del 23/05/2013; Pubblicazione in G. U. 29/05/2013
Titolo
Commercio - Norme della Regione Lombardia - Requisiti per l'accesso alla attività lavorativa commerciale - Attestazione degli adempimenti contributivi minimi previsti da parte della previdenza sociale nazionale - Estensione dell'ambito di applicazione di disposizioni statali in materia di previdenza sociale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di previdenza sociale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure.
Commercio - Norme della Regione Lombardia - Requisiti per l'accesso alla attività lavorativa commerciale - Attestazione degli adempimenti contributivi minimi previsti da parte della previdenza sociale nazionale - Estensione dell'ambito di applicazione di disposizioni statali in materia di previdenza sociale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di previdenza sociale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure.
Testo
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Regione Lombardia n. 3 del 2012, norma che, in materia di attestazione degli adempimenti contributivi ai fini del riconoscimento del requisito professionale, prevede che: «L'avere prestato la propria opera, ai fini del riconoscimento del requisito di cui agli articoli 20, comma 6, lett. b), e 66, comma 1, lett. b), della L.R. 6/2010, per i motivi imperativi d'interesse generale di cui all'articolo 8, lettera h), del d.lgs. 59/2010 e in particolare per i motivi attinenti la tutela dei lavoratori e la protezione sociale dei lavoratori, deve essere comprovato, oltre che dalla iscrizione all'Istituto nazionale previdenza sociale, dalla attestazione degli adempimenti contributivi minimi previsti da parte della previdenza sociale nazionale». Ciò in quanto, la previsione, secondo la quale - affinché l'interessato possa ottenere il riconoscimento del requisito di cui agli articoli 20, comma 6, lettera b), e 66, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 6 del 2010 (ossia dell'avvenuta prestazione della propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente nel settore commerciale de quo) -, il possesso di detto requisito debba essere comprovato, oltre che dalla iscrizione all'Istituto nazionale previdenza sociale, anche dalla attestazione degli adempimenti contributivi minimi previsti da parte della previdenza sociale nazionale, esula dalla invocata competenza regionale in tema di tutela e protezione sociale dei lavoratori (evocata dalla resistente quale specifica ratio dell'intervento normativo).
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Regione Lombardia n. 3 del 2012, norma che, in materia di attestazione degli adempimenti contributivi ai fini del riconoscimento del requisito professionale, prevede che: «L'avere prestato la propria opera, ai fini del riconoscimento del requisito di cui agli articoli 20, comma 6, lett. b), e 66, comma 1, lett. b), della L.R. 6/2010, per i motivi imperativi d'interesse generale di cui all'articolo 8, lettera h), del d.lgs. 59/2010 e in particolare per i motivi attinenti la tutela dei lavoratori e la protezione sociale dei lavoratori, deve essere comprovato, oltre che dalla iscrizione all'Istituto nazionale previdenza sociale, dalla attestazione degli adempimenti contributivi minimi previsti da parte della previdenza sociale nazionale». Ciò in quanto, la previsione, secondo la quale - affinché l'interessato possa ottenere il riconoscimento del requisito di cui agli articoli 20, comma 6, lettera b), e 66, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 6 del 2010 (ossia dell'avvenuta prestazione della propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente nel settore commerciale de quo) -, il possesso di detto requisito debba essere comprovato, oltre che dalla iscrizione all'Istituto nazionale previdenza sociale, anche dalla attestazione degli adempimenti contributivi minimi previsti da parte della previdenza sociale nazionale, esula dalla invocata competenza regionale in tema di tutela e protezione sociale dei lavoratori (evocata dalla resistente quale specifica ratio dell'intervento normativo).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
27/02/2012
n. 3
art. 18
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte