Delegazione legislativa - Controllo di conformità tra norma delegata e norma delegante - Criteri direttivi - Interpretazione - Riferimento al testo letterale e alla interpretazione sistematica - Doppio processo ermeneutico - Necessità - Lavori preparatori - Mera funzione orientativa. (Classif. 077004).
L’interpretazione dei criteri direttivi deve tener conto, innanzi tutto, della lettera del testo normativo, a cui si affianca l’interpretazione sistematica sulla base della ratio legis che emerge dal contesto complessivo della legge di delega e dalle finalità che essa persegue. Pertanto, il controllo sul superamento dei limiti posti dalla legge di delega va operato partendo dal dato letterale per poi procedere ad una indagine sistematica e teleologica al fine di verificare se l’attività del legislatore delegato, nell’esercizio del margine di discrezionalità che gli compete, si sia inserito in modo coerente nel complessivo quadro normativo, rispettando la ratio della norma delegante e mantenendosi comunque nell’alveo delle scelte di fondo operate dalla stessa, senza contrastare con gli indirizzi generali desumibili da questa. Per valutare se il legislatore abbia ecceduto i margini di discrezionalità occorre individuare la ratio della delega, per poi verificare se la norma delegata sia stata con questa coerente; tale verifica di conformità richiede lo svolgimento di un duplice processo ermeneutico che, condotto in parallelo, tocca, da una parte, la legge di delegazione e, dall’altra, le disposizioni emanate dal legislatore delegato, da interpretare nel significato compatibile con la delega stessa. In sintesi, per definire il contenuto della delega si deve tenere conto sia del complessivo contesto normativo in cui si inseriscono i principi e criteri direttivi sia delle finalità che la ispirano; ciò, oltre a rappresentare la base e il limite delle norme delegate, offre anche i criteri di interpretazione della loro portata. (Precedenti: S. 166/2023 - mass. 45764; S. 175/2022 - mass. 45026; S. 105/2022 - mass. 44726; S. 231/2021 - mass. 44276; S. 174/2021 - mass. 44204; S. 133/2021 - mass. 43963; S. 84/2017 - mass. 41188; S. 278/2016 - mass. 39281; S. 250/2016 - mass. 39181; S. 59/2016 - mass.; S. 194/2015 - mass. 38554; S. 146/2015 - mass. 38480; S. 98/2015 - mass. 38392; S. 229/2014 - mass. 36774; S. 184/2013; S. 153/2014; S. 134 /2013; S. 119/2013 - mass. 37115; S. 272/2012 - mass. 36774; S. 230/2010 - mass. 34783).
Sebbene i lavori parlamentari possano essere utilizzati come dati ermeneutici orientativi per ricostruire il dibattito che ha condotto all’approvazione della legge delega, quali elementi che contribuiscono alla corretta esegesi di quest’ultima, va escluso che essi possano prevalere sul tenore testuale della legge, quale emerge dal dato letterale e logico, o esprimere interpretazioni autentiche della legge delega. (Precedenti: S. 96/2020 - mass. 43352; S 170/2019 - mass. 40714; S. 79/2019 - mass. 42202; S. 127/2017 - mass. 41585; S. 250/2016 - mass. 39181; S. 47/2014 - mass. 37772).
È consentito al legislatore delegato l’emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, anche un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante. (Precedenti: S. 150/2022 - mass. 45003; S. 133/2021 - mass. 43963; S. 142/2020 - mass. 43518; S. 96/2020 - mass. 43352; S. 10/2018 - mass. 39716; S. 198/2010 - mass. 41489; S. 426/2008 - mass. 33057).