Università - Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento - Lettori di scambio - Trattamento economico corrispondente a quello di ricercatore confermato a tempo definito, in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia CE 26 giugno 2001, nella causa C-212/99 - Previsione dell'estinzione dei giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della legge censurata - Insufficiente descrizione della fattispecie concreta - Carenza di motivazione in merito all'applicabilità della norma censurata al giudizio principale - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale , in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, commi primo e secondo, e 111, secondo comma, Cost., dell'art. 26, comma 3, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che prevede l'estinzione dei giudizi pendenti in materia di trattamento economico dei collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di madrelingua straniera. L'insufficiente descrizione della fattispecie concreta impedisce di verificare l'effettiva riconducibilità della vicenda oggetto del giudizio principale alla disciplina dettata dalla disposizione censurata, precludendo il controllo dell'asserita rilevanza della questione. Inoltre, è carente la motivazione in merito all'applicabilità della norma de qua al processo principale, in quanto il rimettente non individua con esattezza né la pretesa sostanziale fatta valere in giudizio dal ricorrente, né la correlazione esistente tra tale pretesa e la norma censurata.
- Sulla manifesta inammissibilità per carenza di motivazione e insufficiente descrizione della fattispecie, v. le citate ordinanze nn. 93/2012, 84/2012 e 38/2012.