Ordinamento giudiziario - Giudice onorario di tribunale - Prevista cessazione dal servizio al compimento del settantaduesimo anno di età anziché al compimento del settantacinquesimo anno di età - Asserita disparità di trattamento rispetto ad altri giudici onorari, quali i giudici di pace ed i giudici tributari - Asserita violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Manifesta infondatezza della questione.
Dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 42-sexies, primo comma, lettera a), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, per la parte in cui si stabilisce la cessazione dal servizio di giudice onorario al compimento del settantaduesimo anno di età. Come già rilevato nell'ordinanza n. 47 del 2013 - con la quale è stata dichiarata la manifesta infondatezza i una questione di legittimità costituzionale uguale alla presente - va, in primo luogo, considerato che la figura del giudice onorario trova il proprio fondamento nell'art. 106, secondo comma, Cost., secondo sui è rimessa al legislatore la facoltà di istituire tale categoria di magistrati, facoltà che comprende anche quella di stabilire, con norme di carattere organizzativo, a quali condizioni e in presenza di quali presupposti detti magistrati debbano in concreto esercitare le funzioni loro affidate. D'altra parte, questa Corte ha chiarito che «nessun raffronto, ai fini del prospettato giudizio di eguaglianza, può essere fatto tra le posizioni delle varie categorie di magistrati onorari che svolgono a diverso titolo e in diversi uffici funzioni giurisdizionali, trattandosi di una pluralità di situazioni, differenti tra loro, per le quali il legislatore nella sua discrezionalità ben può stabilire trattamenti economici differenziati» e che «non rientra nelle sue funzioni ma nella discrezionalità del legislatore stabilire se e quale indennità sia dovuta ai funzionari onorari per l'opera da essi prestata». Tale diversità di situazioni non può non riflettersi anche nella previsione di differenti discipline per quel che riguarda il limite di età per la cessazione del servizio. E, comunque, va considerato che, relativamente al prolungamento dell'età pensionabile - nella cui determinazione va riconosciuta al legislatore un'ampia discrezionalità (con il solo limite della manifesta arbitrarietà) - non esiste un limite unico di età applicabile a tutto il settore pubblico, essendo invece stabiliti limiti diversi a seconda delle categorie di personale. Ne deriva che la disciplina assunta come tertium comparationis dal giudice rimettente è eterogenea, data la differenziazione di disciplina dell'età pensionabile delle diverse figure di giudice onorario. Tale differenziazione non appare irragionevole né in contrasto con l'art. 97 Cost. non incidendo la suddetta diversa determinazione dell'età pensionabile sul buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto l'avvicendarsi del personale per il raggiungimento di limiti di età costituisce un evento fisiologico nella dinamica organizzativa della pubblica amministrazione stessa.
- Precedente specifico: ordinanza n. 47 del 2013.
- Sulla discrezionalità del legislatore quanto all'organizzazione dei magistrati onorari: ordinanze n. 132 del 1989 e n. 1055 del 1988.
- Quanto alla parità di trattamento delle diverse categorie dei magistrati onorari: ordinanze n. 479 del 2000 e n. 377 del 1987.
- Relativamente alla discrezionalità del legislatore quanto prolungamento dell'età pensionabile: ordinanza n. 380 del 1994 e sentenza n. 422 del 1994.
- Sull'insussistenza di un limite unico di età generale per l'intero settore pubblico, essendo previsti limiti diversi a seconda delle categorie di personale: sentenze n. 162 del 1997, n. 238 del 1988 e n. 422 del 1994.
- Sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione:sentenze n. 243 del 2005, n. 63 e n. 306 del 1995; n. 250 del 1993.