Sentenza 101/2013 (ECLI:IT:COST:2013:101)
Massima numero 37091
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del  22/05/2013;  Decisione del  22/05/2013
Deposito del 29/05/2013; Pubblicazione in G. U. 05/06/2013
Massime associate alla pronuncia:  37089  37090


Titolo
Edilizia e urbanistica - Calamità pubbliche e protezione civile - Norme della Regione Toscana - Salvezza delle disposizioni contenute nel nuovo testo della legge regionale n. 1 del 2005, per il governo del territorio - Conseguente separazione e autonomia dell'accertamento di conformità relativo alle norme sismiche dal generale accertamento di conformità relativo alle norme edilizie e urbanistiche - Contrasto con il principio fondamentale della doppia conformità - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della protezione civile - Illegittimità costituzionale.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 7 della legge della Regione Toscana 31 gennaio 2012, n. 4, che, facendo salva l'applicazione delle disposizioni contenute nel nuovo testo dell'art. 118 della legge regionale n. 1 del 2005, sancisce la separazione e l'autonomia dell'accertamento di conformità relativo alle norme sismiche dal generale accertamento di conformità relativo alle norme edilizie ed urbanistiche, garantendo l'effetto voluto dalla Regione con la normativa impugnata, ma che risulta lesivo del principio fondamentale della doppia conformità e quindi viola la competenza legislativa statale nella materia concorrente della protezione civile.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  31/01/2012  n. 4  art. 7  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. 380  art. 36