Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lombardia - Potenziamento dell'aeroporto di Montichiari - Aree limitrofe all'aeroporto - Divieto di interventi edificatori, in via di salvaguardia, fino all'entrata in vigore del Piano territoriale regionale d'area (PTRA) di Montichiari e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2011 - Termine finale (più volte reiterato) in contrasto con la normativa nazionale sulla durata massima delle misure di salvaguardia, costituente principio fondamentale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del governo del territorio - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 14 della legge della Regione Lombardia 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2007), come risultante a seguito delle modifiche introdotte, successivamente, dall'art. 1, comma 8, lettera a), della legge della Regione Lombardia 31 marzo 2008, n. 5, dall'art. 4 della legge della Regione Lombardia 23 dicembre 2008, n. 33, e dall'art. 23 della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7, il quale salvaguarda il potenziamento dell'aeroporto di Montichiari, stabilendo il divieto nell'ambito territoriale limitrofo all'aeroporto di interventi edificatori fino all'entrata in vigore del Piano territoriale regionale d'area (PTRA) di Montichiari e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2011, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. Il termine finale, più volte reiterato dal legislatore regionale, è, infatti, in contrasto con il principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, del necessario indennizzo nel caso di reiterazione di vincoli urbanistici che comportino l'inedificabilità e viola la competenza legislativa statale nella materia concorrente del governo del territorio. In particolare, la fattispecie normativa risulta essere affetta dai seguenti vizi: a) la violazione dei principi fondamentali dettati dalla legislazione statale in materia di attività edilizia (nel caso di specie il differimento temporale dello ius aedificandi, riconosciuto per un periodo di anni ben superiore a quello fissato dalla legislazione statale); b) l'indeterminatezza dei tempi dell'iter procedimentale (dato che i differimenti a volta a volta operati hanno indicato dei termini finali che venivano successivamente prorogati); c) l'adozione di misure non meramente sospensive, ma di divieto all'attività edificatoria.
- In materia di reiterazione dei vincoli urbanistici, si vedano le sentenze nn. 243/2011; 314/2007; 167/2009; 179/1999 e 262/1997.