Sanità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Corresponsione, in favore dei cittadini affetti da patologie oncologiche, di rimborsi con relativa assunzione di oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale - Attribuzione ai residenti della Regione Abruzzo di livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli stabiliti a livello nazionale e in contrasto con gli obiettivi di risanamento imposti dal Piano di rientro - Contrasto con il principio del contenimento della spesa pubblica sanitaria espressione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Interferenza con le funzioni e le attività del commissario ad acta , con lesione della potestà sostitutiva riconosciuta al Governo - Illegittimità costituzionale .
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, della legge della Regione Abruzzo 17 luglio 2012, n. 33, che prevede la corresponsione, in favore dei cittadini affetti da patologie oncologiche, di rimborsi con relativa assunzione di oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, poiché disponendo l'assunzione a carico del bilancio regionale di oneri aggiuntivi per garantire un livello di assistenza supplementare in contrasto con gli obiettivi di risanamento del Piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata, viola il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.) e inoltre, poiché introducendo un livello di assistenza aggiuntivo non contemplato nel Piano di rientro, interferisce con le funzioni e le attività del commissario ad acta, nella specie nominato dal Governo (ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.l. n. 159 del 2007, conv. con modificazioni dalla l. n. 222 del 2007), con violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost.
- Sul contenimento dei disavanzi sanitari, v. citate sentenze nn. 91/2012 e 193/2007.
- In tema di equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari, v. citate sentenze nn. 91/2012, 163/2011 e 52/2010.
- Sulla illegittimità costituzionale di norme regionali istitutive di misure di assistenza supplementare «in contrasto con l'obiettivo dichiarato del Piano di rientro di riequilibrare il profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza», v. citata sentenza n. 32/2012, ovvero istitutive di uffici al di fuori delle previsioni del Piano di rientro, v. citata sentenza n. 131/2012, o ancora di disposizioni regionali «in controtendenza rispetto all'obiettivo del contenimento della spesa sanitaria regionale», v. citata sentenza n. 123/2011.
- Sulla interferenza di norme regionali sulle funzioni amministrative del Commissario, v. citate sentenze nn. 28/2013, 131/2012, 32/2012, 78/2011 e 2/2010.