Sentenza 105/2013 (ECLI:IT:COST:2013:105)
Massima numero 37095
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MAZZELLA - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
22/05/2013; Decisione del
22/05/2013
Deposito del 29/05/2013; Pubblicazione in G. U. 05/06/2013
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Dirigenza - Incarichi di Dirigente di Servizio nelle more della copertura a tempo indeterminato - Conferibilità esclusivamente ai dipendenti regionali in servizio presso la direzione interessata, secondo modalità non chiaramente precisate e in quantità doppia rispetto alla quota stabilita dallo Stato - Contrasto con i principi fondamentali che disciplinano l'organizzazione degli uffici e il rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni posti dalla normativa statale - Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore profilo.
Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Dirigenza - Incarichi di Dirigente di Servizio nelle more della copertura a tempo indeterminato - Conferibilità esclusivamente ai dipendenti regionali in servizio presso la direzione interessata, secondo modalità non chiaramente precisate e in quantità doppia rispetto alla quota stabilita dallo Stato - Contrasto con i principi fondamentali che disciplinano l'organizzazione degli uffici e il rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni posti dalla normativa statale - Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore profilo.
Testo
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 97 Cost., l'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 5 aprile 2012, n. 16, nella parte in cui sostituisce l'art. 22, comma 5, della legge regionale n. 77 del 1999. La norma censurata - prevedendo la possibilità di conferire incarichi di dirigente di servizio ai dipendenti regionali appartenenti alla qualifica impiegatizia di categoria D entro il limite del 10 per cento, che va ad aggiungersi ad un ulteriore 10 per cento, previsto da altra disposizione regionale, attribuibile a soggetti esterni all'ente regionale con contratto a tempo determinato - contrasta con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Fermo restando il principio generale per cui le funzioni dirigenziali devono essere attribuite a soggetti muniti di adeguate competenze e che abbiano avuto accesso a seguito di apposita selezione comparativa, sono ammissibili deroghe purché simili deviazioni dalla regola generale siano contenute entro limiti quantitativi ristretti e i soggetti in questione siano individuati in maniera tale da assicurare il possesso della necessaria professionalità. La normativa regionale censurata, invece, prevedendo il ricorso al conferimento di incarichi dirigenziali in misura addirittura doppia rispetto alla disciplina stabilita dalla normativa statale di cui all'art. 19, comma 6, del d.lgs. 165 del 2001, si pone in contrasto col menzionato parametro costituzionale. (Resta assorbito l'ulteriore profilo di illegittimità costituzionale sollevato in riferimento all'art. 3 Cost.).
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 97 Cost., l'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 5 aprile 2012, n. 16, nella parte in cui sostituisce l'art. 22, comma 5, della legge regionale n. 77 del 1999. La norma censurata - prevedendo la possibilità di conferire incarichi di dirigente di servizio ai dipendenti regionali appartenenti alla qualifica impiegatizia di categoria D entro il limite del 10 per cento, che va ad aggiungersi ad un ulteriore 10 per cento, previsto da altra disposizione regionale, attribuibile a soggetti esterni all'ente regionale con contratto a tempo determinato - contrasta con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Fermo restando il principio generale per cui le funzioni dirigenziali devono essere attribuite a soggetti muniti di adeguate competenze e che abbiano avuto accesso a seguito di apposita selezione comparativa, sono ammissibili deroghe purché simili deviazioni dalla regola generale siano contenute entro limiti quantitativi ristretti e i soggetti in questione siano individuati in maniera tale da assicurare il possesso della necessaria professionalità. La normativa regionale censurata, invece, prevedendo il ricorso al conferimento di incarichi dirigenziali in misura addirittura doppia rispetto alla disciplina stabilita dalla normativa statale di cui all'art. 19, comma 6, del d.lgs. 165 del 2001, si pone in contrasto col menzionato parametro costituzionale. (Resta assorbito l'ulteriore profilo di illegittimità costituzionale sollevato in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
05/04/2012
n. 16
art. 1
co.
legge della Regione Abruzzo
14/09/1999
n. 77
art. 22
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 30/03/2001
n. 165
art. 19
co. 6