Sentenza 106/2013 (ECLI:IT:COST:2013:106)
Massima numero 37096
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  22/05/2013;  Decisione del  22/05/2013
Deposito del 29/05/2013; Pubblicazione in G. U. 05/06/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione siciliana - Pubblici concorsi - Riserva di posti a favore di partecipanti ai progetti di utilità collettiva di cui all'art. 23 della legge n. 67 del 1988 - Riammissione al beneficio della riserva, retroattivamente, di partecipanti già impegnati per almeno centottanta giorni e cessati nel periodo 31 ottobre 1995-1° gennaio 1996 - Irragionevole disparità di trattamento in base ad un termine arbitrario - Necessità di eliminare la condizione relativa alla presenza in servizio alla data del 31 ottobre 1995 - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori profili di censura.

Testo
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 7, comma 1, della legge della Regione siciliana 15 maggio 1991, n. 27, come sostituito dall'art. 19, comma 2, della legge regionale n. 25 del 1993, e successivamente modificato dall'art. 3 della legge regionale n. 24 del 1996, nella parte in cui prevede, ai fini del riconoscimento della riserva a favore dei soggetti in possesso del prescritto titolo di studio che per un periodo non inferiore a centottanta giorni abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'art. 23 della legge 1988, n. 67, la condizione, contemplata dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 21 dicembre n. 85 del 1995, che detti soggetti fossero in servizio alla data del 31 ottobre 1995. La disposizione regionale censurata prevede, al fine di favorire l'occupazione giovanile, una riserva di posti, nei pubblici concorsi, per determinate categorie di soggetti, in particolare, tra gli altri, anche a favore di chi, in possesso del prescritto titolo di studio, avesse partecipato per un periodo non inferiore a 180 giorni a specifici progetti di utilità collettiva previsti dall'articolo 23 della legge n. 67 del 1988. A tale disciplina, più volte modificata, la legge regionale n. 25 del 1993 ha inserito, quale ulteriore condizione per usufruire della riserva dei posti, quella dell'essere in servizio alla data del 31 ottobre 1995. Proprio tale ultima previsione risulta costituzionalmente illegittima in quanto - pur potendo il legislatore in astratto fissare un termine certo per delimitare l'ambito soggettivo di applicazione di una disciplina, specialmente con riferimento alla riserva di posti nei pubblici concorsi, sempre a condizione che tale termine non disperda il patrimonio di professionalità formato sia con fondi statali, sia con fondi regionali - il termine puntuale del 31 ottobre 1995, introdotto dal legislatore quando i sopramenzionati progetti di utilità collettiva erano già conclusi, dà luogo a una irragionevole disparità di trattamento tra soggetti che dovrebbero trovarsi nella eguale possibilità di usufruire di una disciplina diretta a favorire l'occupazione.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  15/05/1991  n. 27  art. 7  co. 1

legge regionale  01/09/1993  n. 25  art. 19  co. 2

legge regionale  06/04/1996  n. 24  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte