Trattati e convenzioni internazionali - In genere - CEDU e Carta sociale europea (CSE) - Natura - Fonti dal carattere unitario per la tutela dei diritti fondamentali - Deducibilità nel giudizio costituzionale quali parametri interposti - Complementarità della CSE alla CEDU - Sussistenza - Decisioni del Comitato europeo dei diritti sociali - Carattere vincolante nell'ordinamento interno - Esclusione. (Classif. 254001).
In ragione della prescrizione dell’art. 117, primo comma, Cost., sono deducibili, come parametri interposti, le disposizioni CEDU e della Carta sociale europea (CSE); quest’ultima, quale strumento convenzionale inserito nel sistema del Consiglio d’Europa, si connota per la tutela che riconosce ai diritti fondamentali di natura sociale e, per questo suo contenuto, si affianca alla CEDU sì da essere definita un suo naturale completamento. Essa, infatti, amplia il perimetro di tutela dei diritti fondamentali oltre il tradizionale catalogo dei diritti civili e politici riconosciuti dalla CEDU, con apertura ai diritti sociali. La complementarità dei due Trattati imprime un carattere unitario alla tutela dei diritti fondamentali in essi prevista. (Precedenti: S. 194/2018 - mass. 40528; S. 120/2018 - mass. 40505; S. 349/2007 - mass. 31725; S. 348/2007 - mass. 31712).
Mentre le disposizioni CEDU sono vincolanti nel significato che ad esse viene attribuito all’esito dell’attività interpretativa operata dalla Corte EDU, le disposizioni della CSE costituiscono di per sé, e per il loro contenuto oggettivo suscettibile di autonoma interpretazione, un parametro interposto ex art. 117, primo comma, Cost., ma nessun vincolo conformativo può derivare allo Stato contraente dall’interpretazione che di esse venga fatta dal Comitato europeo dei diritti sociali. Le decisioni del Comitato, quale organo ausiliario privo di natura giurisdizionale, benché autorevoli, non sono vincolanti per i giudici nazionali in quanto né la CSE, né il Protocollo addizionale del 1995, contengono disposizioni di effetto equivalente all’art. 32 CEDU. Il sistema dei reclami collettivi ha, quindi, la specifica funzione di promuovere una più piena attuazione dei diritti sociali nei Paesi del Consiglio d’Europa, segnalando criticità degli ordinamenti nazionali che possono sfociare anche in una raccomandazione del Comitato dei Ministri, svolgendo, pertanto, una funzione essenzialmente propositiva e sollecitatoria, ma priva di efficacia vincolante. (Precedenti: S. 194/2018 - mass. 40528; S. 120/2018 - mass. 40505).