Lavoro e occupazione - Assunzione a tempo determinato per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto - Mancata previsione, in difformità dalla disciplina precedente, che debba essere esplicitamente indicato il nome del lavoratore sostituito - Asserita disparità di trattamento tra lavoratori sulla base dell'interpretazione di diritto vivente che regolerebbe diversamente le assunzioni sostitutive in ragione della dimensione delle aziende - Difformità dalla disciplina precedente asseritamente non consentita dalla legge di delega - Insussistenza - Erronea premessa interpretativa - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 11 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 sollevate, in relazione agli artt. 3 e 77, primo comma, Cost. L'indicato art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 reca l'abrogazione della precedente legge 18 aprile 1962, n. 230, la quale prevedeva che l'assunzione a tempo determinato fosse consentita per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, ma aggiungeva esplicitamente che, in tal caso, era necessario indicare il nome del lavoratore sostituito (art. 1, comma 2, lettera b). La necessità di una simile esplicita indicazione non è invece espressamente ripetuta nell'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 che si limita ad enunciare, al comma 1, che un termine al contratto di lavoro può essere fissato «a fronte di ragioni di carattere sostitutivo» (oltre che tecnico, produttivo ovvero organizzativo), purché specificate in atto scritto, a pena d'inefficacia dell'apposizione del termine (comma 2). Il remittente ritiene che la giurisprudenza della Corte di cassazione, costituente "diritto vivente" - alla quale la disposizione censurata risulta conforme - avrebbe stravolto l'orientamento interpretativo espresso in materia da questa Corte, con la sentenza n. 214/2009 (seguita dalle ordinanze nn. 325/2009 e 65/2010). Tale assunto è erroneo in quanto la Corte di cassazione ha dato una lettura della normativa coerente con le decisioni di questa Corte, con le quali si è voluto soltanto garantire pienamente la trasparenza e la veridicità della causale e la sua successiva verificabilità in caso di contestazione. Anche il legislatore, prescrivendo l'onere di specificazione delle ragioni sostitutive per poter assumere lavoratori a tempo determinato, ha imposto una regola di trasparenza, precisando che occorre dare giustificazione della sostituzione del personale assente con diritto alla conservazione del posto con una chiara indicazione della causa. In tale prospettiva, il criterio della identificazione nominativa del personale sostituito è da ritenere certamente il più semplice e idoneo a soddisfare l'esigenza di una nitida individuazione della ragione sostitutiva, ma non l'unico e non si può escludere la legittimità di criteri alternativi di specificazione, sempreché essi siano rigorosamente adeguati allo stesso fine e saldamente ancorati a dati di fatto oggettivi. Anche la denunciata violazione dell'art. 77, primo comma, Cost. per mancanza di delega non sussiste e la questione sollevata sul punto non è fondata. Secondo la legge delega n. 422 del 2000, i principi e criteri direttivi del d.lgs. n. 368 del 2001 devono essere rinvenuti: a) nella direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE di cui il citato d.lgs. costituisce attuazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge di delegazione; b) nel successivo comma 2, lettera b), dell'art. 2 della medesima legge di delega, che autorizza il Governo, «per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, [ad introdurre] le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse». Tali criteri direttivi sono stati puntualmente osservati, sicché può dirsi che le disposizioni censurate del d.lgs. n. 368 del 2001, intervenute in un ambito regolato dall'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE (e dall'accordo quadro ad essa allegato) come quello del contratto a termine (anche se primo ed unico) per armonizzarne la disciplina nell'ambito delle innovazioni apportate in attuazione della normativa europea, sono certamente contenute nel "programma" della legge di delegazione. Neppure sussiste la denunciata lesione dell'art. 3 Cost., visto che non è ravvisabile alcuna discriminazione dei lavoratori subordinati assunti a termine per esigenze sostitutive da imprese di grandi dimensioni rispetto a quelli assunti alle dipendenze di piccole imprese, perché in entrambi i casi, in applicazione della medesima regola, il datore di lavoro deve sempre formalizzare rigorosamente per iscritto le ragioni sostitutive nella lettera di assunzione a tempo determinato, mentre la valutazione volta per volta della rispondenza delle ragioni sostitutive rappresentate per iscritto dal datore di lavoro all'onere di specificazione di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 368 del 2001 è necessariamente rimessa al prudente apprezzamento del giudice della singola fattispecie.