Sentenza 108/2013 (ECLI:IT:COST:2013:108)
Massima numero 37098
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  22/05/2013;  Decisione del  22/05/2013
Deposito del 29/05/2013; Pubblicazione in G. U. 05/06/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Lavoro e occupazione - Disoccupazione involontaria in caso di crisi aziendali, occupazionali o di licenziamento - Apprendisti - Estensione dell'indennità di disoccupazione in via sperimentale per il triennio 2009-2011, subordinatamente all'intervento integrativo a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva - Asserita violazione del principio di ragionevole eguaglianza nella tutela del lavoro e nel sostegno alla disoccupazione involontaria - Insussistenza - Natura incentivante e sperimentale dell'istituto - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, lettera c), del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 38 Cost. Premesso che l'evoluzione del quadro normativo avutasi dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione (art. 2, commi 1 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92) è ininfluente nel presente giudizio in quanto gli eventi precedenti alla data di decorrenza della nuova disciplina (1° gennaio 2013) restano disciplinati dalla previgente normativa, inclusa la disposizione oggetto della presente questione, va precisato che con la disposizione censurata il legislatore ha inteso verificare la possibilità di realizzare una tutela a favore degli apprendisti sospesi o licenziati mediante l'intervento degli enti bilaterali. A tal fine ha stabilito, in via transitoria, lo stanziamento di determinati fondi, disponendo che, ove le parti sociali avessero effettivamente previsto quell'intervento, essi avrebbero potuto essere impiegati a favore della predetta categoria di lavoratori. Pertanto, la natura incentivante e sperimentale dell'istituto così previsto ne esclude il carattere irragionevolmente discriminatorio a danno di lavoratori appartenenti a settori produttivi nei quali non sia stato previsto un ente bilaterale, appunto perché non si tratta di una misura introdotta stabilmente e diretta a configurare un incondizionato diritto soggettivo in capo ai lavoratori. Tanto più che il legislatore ha disposto che, in caso di mancato intervento degli enti bilaterali, i lavoratori (inclusi gli apprendisti) accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente e possono, dunque, usufruire di tali misure. Il fatto, poi, che nella Regione di residenza del ricorrente nel giudizio principale non sia stata attivata l'indennità di mobilità in deroga, costituisce un limite generale di quella categoria di ammortizzatori sociali, limite che, di per sé, non vale a rendere irragionevole il diverso istituto dell'indennità di disoccupazione di cui all'art. 19, comma 1, del d.l. n. 185 del 2008.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  29/11/2008  n. 185  art. 19  co. 1

legge  28/01/2009  n. 2  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte