Sentenza 109/2013 (ECLI:IT:COST:2013:109)
Massima numero 37099
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  22/05/2013;  Decisione del  22/05/2013
Deposito del 29/05/2013; Pubblicazione in G. U. 05/06/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Elezioni - Norme della Regione siciliana - Dipendenti comunali con contratto a tempo determinato eletti nel consiglio circoscrizionale - Possibilità di collocamento in aspettativa non retribuito - Esclusione - Asserita disparità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato - Asserita violazione del diritto di esercitare l'elettorato passivo - Insussistenza - Disciplina conforme ai principi di ragionevolezza e proporzionalità per la peculiare natura del lavoro a tempo determinato - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 8, della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31, - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione - che esclude l'applicabilità dell'aspettativa per motivi elettorali ai rapporti di lavoro a tempo determinato: tale scelta del legislatore è infatti ragionevole, in quanto giustificata dall'incompatibilità dell'istituto con la natura di tale tipologia di contratto di lavoro, connotato dalla prefissione di un termine, in diretta connessione con le specifiche ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che debbono essere precisate in sede di pattuizione contrattuale e che giustificano la diversità di disciplina del rapporto. Con riferimento alla pretesa violazione dell'art. 51, terzo comma, Cost., la norma esprime l'interesse costituzionale alla possibilità che tutti i cittadini concorrano alle cariche elettive in posizione di eguaglianza, anche impedendo, se occorre, la risoluzione del rapporto di lavoro o di impiego, con giustificato, ragionevole sacrificio dell'interesse dei privati datori di lavoro: la norma tuttavia ha effettuato un non irragionevole bilanciamento tra il conflitto di interessi che lo stato di dipendente dell'ente locale inevitabilmente determina con la carica di consigliere dell'ente locale medesimo ed il diritto alla conservazione del posto di lavoro ed ha, perciò, individuato, quale punto di equilibrio, l'attuale disciplina.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  24/06/1986  n. 31  art. 9  co. 8

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte