Commercio - Norme della Regione Veneto - Divieto di apertura domenicale e festiva degli esercizi commerciali - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Veneto 27 dicembre 2011, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia di orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio e disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di vendita e parchi commerciali), sollevate in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lett. e) ed m), Cost. in quanto con sentenza n. 65 dell'anno 2013, successiva all'ordinanza di rimessione, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 3 della legge della Regione Veneto n. 30 del 2011, ritenendo che esso dettasse «una serie di rilevanti limitazioni e restrizioni degli orari e delle giornate di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di commercio al dettaglio». Di conseguenza, la questione di legittimità costituzionale è divenuta priva di oggetto e, quindi, va dichiarata manifestamente inammissibile con assorbimento di ogni altro profilo.
- V. citate ordinanze nn. 206/2012, 312/2011 e 225/2011.