Ordinanza 111/2013 (ECLI:IT:COST:2013:111)
Massima numero 37101
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  22/05/2013;  Decisione del  22/05/2013
Deposito del 29/05/2013; Pubblicazione in G. U. 05/06/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Commercio - Norme della Regione Veneto - Divieto di apertura domenicale e festiva degli esercizi commerciali - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.

Testo

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Veneto 27 dicembre 2011, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia di orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio e disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di vendita e parchi commerciali), sollevate in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lett. e) ed m), Cost. in quanto con sentenza n. 65 dell'anno 2013, successiva all'ordinanza di rimessione, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 3 della legge della Regione Veneto n. 30 del 2011, ritenendo che esso dettasse «una serie di rilevanti limitazioni e restrizioni degli orari e delle giornate di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di commercio al dettaglio». Di conseguenza, la questione di legittimità costituzionale è divenuta priva di oggetto e, quindi, va dichiarata manifestamente inammissibile con assorbimento di ogni altro profilo.

- V. citate ordinanze nn. 206/2012, 312/2011 e 225/2011.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  27/12/2011  n. 30  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte