Imposte e tasse - Previsione che l'Agenzia delle entrate provvede all'erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti - Asserita violazione dei principi di cui all'art. 3 della legge n. 212 del 2000, secondo il quale le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo e i termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti d'imposta non possono essere prorogati - Inidoneità di una legge ordinaria ad assurgere a parametro di legittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestatamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo la quale l'agenzia delle entrate provvede all'erogazione delle eccedenze di irpef e irpeg dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 6, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in quanto il detto art. 3, invocato in relazione al principio di uguaglianza per la asserita lesione del principio di irretroattività delle disposizioni tributarie e di non prorogabilità dei termini di prescrizione e decadenza, e l'art. 6, comma 2, della stessa legge, richiamato in ordine alla violazione dell'art. 97 Cost., non possono essere assunti quale parametro di legittimità costituzionale, poiché hanno rango di legge ordinaria e non costituiscono, neppure come norme interposte, parametro idoneo a fondare il giudizio di legittimità costituzionale di leggi statali.
- In senso analogo, v. citata sentenza n. 247/2011.