Imposte e tasse - Previsione che l'Agenzia delle entrate provvede all'erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti - Asserita violazione del principio di eguaglianza fra le parti del processo - Asserita violazione del diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione - Asserita violazione del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione - Disciplina eccezionale adottata per riequilibrare situazioni di disparità, in ragione di una complessiva situazione di ritardo nell'effettuare le restituzioni - Manifesta infondatezza delle questioni.
E' manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 58, della legge n. 350 del 2003, secondo cui l'Agenzia delle entrate provvede all'erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 113, secondo comma, Cost., in quanto la norma - priva di carattere retroattivo, poiché conforma l'agire processuale dell'amministrazione dalla sua entrata in vigore - è espressione delle scelte discrezionali che competono al legislatore nella disciplina degli istituti processuali con il solo limite della loro non manifesta irragionevolezza, nella specie non valicato; neppure sussiste la violazione dell'art. 113, secondo comma, Cost., in quanto il parametro, invocato con riguardo al diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione, è palesemente inconferente; infine, quanto alla lesione dell'art. 97 Cost., la censura non può trovare accoglimento, poiché gli inconvenienti di fatto denunciati, non direttamente riconducibili all'applicazione della disposizione censurata, sono irrilevanti ai fini del giudizio di legittimità costituzionale.
- Sulle scelte discrezionali del legislatore nei limiti della loro non manifesta irragionevolezza, v. citata sentenza n. 10/2013.
- Sulla non discriminazione costituzionalmente rilevante circa la delimitazione dell'ambito di applicazione di costituiscono deroghe a principi generali, v. citate ordinanza n. 49/2013, sentenza n. 131/2009.
- Sul fluire del tempo che costituisce idoneo elemento di differenziazione delle situazioni soggettive, v. citate sentenza n. 273/2011, ordinanze nn. 31/2011, 61/2010, 170/2009 e 212/2008.
- Sulla irrilevanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli inconvenienti di fatto denunciati, non direttamente riconducibili all'applicazione della disposizione censurata, v. citata ordinanza n. 270/2012.