Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Giudice in sede di convalida di un provvedimento provvisorio restrittivo della libertà personale che abbia perso efficacia per la mancata osservanza del termine per la convalida - Legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale della norma che regola presupposti e condizioni del potere di convalida - Necessità di evitare zone franche dal sindacato di costituzionalità - Sussistenza. (Classif. 112005).
Quando il giudice della convalida di un provvedimento provvisorio restrittivo della libertà personale (nel caso di specie: il trattenimento di uno straniero presso un CPR, disposto dal questore) dubita della legittimità costituzionale delle norme che regolano i presupposti e le condizioni di detto potere, non osta alla rilevanza della questione la circostanza che il provvedimento abbia perso efficacia per la mancata osservanza del termine per la convalida; nel caso contrario, tale giudice si troverebbe sistematicamente nell’impossibilità di sollevare una questione di legittimità costituzionale sulle norme che disciplinano i presupposti della misura restrittiva, con conseguente creazione di una “zona franca” dal giudizio di costituzionalità. (Precedenti: S. 212/2023 - mass. 45871; S. 148/2022 - mass. 44841; S. 41/2022 - mass. 44624; S. 137/2020 - mass. 43507).