Sentenza 63/2026 (ECLI:IT:COST:2026:63)
Massima numero 47470
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del  11/03/2026;  Decisione del  11/03/2026
Deposito del 30/04/2026; Pubblicazione in G. U. 06/05/2026
Massime associate alla pronuncia:  47467  47468  47469  47471  47472  47473  47474  47475  47476


Titolo
Sovranità popolare - In genere - Trasformazione dello Stato determinata dalla Costituzione Repubblicana - Principio democratico basato sull'esercizio partecipato della sovranità da parte dei cittadini, riconciliando la loro autodeterminazione con il dominio politico - Cooperazione democratica radicata nel legame effettivo tra cittadini e comunità nazionale, riflesso di principi, diritti e doveri costituzionali, tra cui quello di fedeltà alla Repubblica, precipuo dei cittadini - Garanzia del pluralismo - Possibile coesistenza di un concetto molteplice e unitario di popolo, posti alla base della comune appartenenza e dell'identità collettiva. (Classif. 238001).

Testo

La trasformazione della forma di Stato determinata dalla Costituzione repubblicana, unitamente al suffragio universale pieno, ha comportato una modifica essenziale dello status di cittadino, connettendo lo status civitatis e lo status activae civitatis, che invece nello “Stato monoclasse”, basato sul suffragio ristretto per ragioni di censo e di istruzione, erano disgiunti. Si tratta di una “rivoluzione copernicana” nella relazione tra i cittadini e lo Stato apparato, ove ai primi, riuniti nel popolo, è affidata la sovranità non soltanto quoad titulum, ma anche quoad exercitium, stabilendo una congruenza tra l’essere soggetti in modo durevole a un determinato dominio politico, in quanto componenti del popolo dello Stato, e l’essere titolari di diritti di partecipazione democratica, in base alla quale le decisioni politiche vincolanti la comunità statale sono prese mediante il concorso degli stessi cittadini che a quelle decisioni sono assoggettati, subendone vantaggi, oneri e sacrifici. Il principio democratico, così inteso, consente di riconciliare la permanenza del dominio politico – che comporta la distinzione tra governanti e governati, tra comando e obbedienza – e il principio di autodeterminazione dei cittadini che formano il popolo sovrano, i quali risultano legati in maniera sostanziale alla vita dello Stato democratico, che essi costituiscono e sostengono.

La partecipazione democratica che dà vita ad una comunità di destini politici si radica in un legame effettivo tra i cittadini e la comunità nazionale, la cui necessità emerge con nitore da alcuni principi costituzionali, quali il nesso tra territorio, popolo e sovranità, l’impegno attivo nella comunità nazionale tramite il lavoro, su cui la Repubblica è fondata e che è consustanziale alla visione costituzionale della cittadinanza, che comporta l’esistenza di un insieme effettivo di relazioni, legature sociali, condivisione di esperienze e responsabilità, quale sviluppo logico del principio di eguaglianza sostanziale. (Precedente: S. 137/2025 - mass. 46951).

La più ampia garanzia del pluralismo offerta dalla Costituzione fa sì che il popolo sia articolato in una molteplicità di formazioni, politiche, economiche, sociali, religiose, culturali, senza escludere che al “popolo come molteplicità” si affianchi il “popolo come unità”, nella sua veste di corpo elettorale, quale figura soggettiva unitaria configurata dalla Costituzione nel suo art. 1, che fonda l’ordinamento democratico su un “singolare plurale”, su un “io collettivo” che necessariamente presuppone sia un legame con un territorio ove si esercita la sovranità, sia la condivisione di alcuni principi materiali che creano il senso della comune appartenenza, dell’identità collettiva.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Altri parametri e norme interposte