Sentenza 114/2013 (ECLI:IT:COST:2013:114)
Massima numero 37107
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
22/05/2013; Decisione del
22/05/2013
Deposito del 31/05/2013; Pubblicazione in G. U. 05/06/2013
Titolo
Energia - Norme della Provincia di Bolzano - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Impianti di minore dimensione - Acquisizione in via bonaria della disponibilità dell'area, nella ritenuta assenza di un interesse prevalente che giustifichi una procedura ablativa - Asserita irragionevolezza di una disciplina che disincentiverebbe la produzione di energia ponendo ostacoli alla realizzazione di impianti idroelettrici - Asserita violazione del ritenuto "principio fondamentale" per cui le opere per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti - Asserita violazione dei principi comunitari di non discriminazione e tutela della produzione dell'energia elettrica - Asserita violazione della libertà di stabilimento - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Energia - Norme della Provincia di Bolzano - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Impianti di minore dimensione - Acquisizione in via bonaria della disponibilità dell'area, nella ritenuta assenza di un interesse prevalente che giustifichi una procedura ablativa - Asserita irragionevolezza di una disciplina che disincentiverebbe la produzione di energia ponendo ostacoli alla realizzazione di impianti idroelettrici - Asserita violazione del ritenuto "principio fondamentale" per cui le opere per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti - Asserita violazione dei principi comunitari di non discriminazione e tutela della produzione dell'energia elettrica - Asserita violazione della libertà di stabilimento - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 gennaio 2010, n. 2, e dell'art. 24, comma 1, della legge della stessa Provincia 21 dicembre 2011, n. 15, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 387 del 2003, e in riferimento agli artt. 34, 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché alle direttive comunitarie 2003/54 CE e 2001/77 CE. Infatti, la scelta del legislatore provinciale - di richiedere per gli impianti di minore dimensione, che la disponibilità dell'area venga acquisita bonariamente, nella ritenuta assenza di un interesse prevalente che giustifichi la compressione del diritto del proprietario del fondo attraverso l'introduzione di una procedura ablativa - riflette una scelta politica legittimamente esercitata nel quadro della sua competenza legislativa primaria in tema di «espropriazioni per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale», (art. 8, n. 22 del d.P.R 31 agosto 1996, n. 670, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) tra cui anche quella, appunto, delle piccole derivazioni a scopo idroelettrico (art. 9, n. 9, dello statuto stesso).
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 gennaio 2010, n. 2, e dell'art. 24, comma 1, della legge della stessa Provincia 21 dicembre 2011, n. 15, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 387 del 2003, e in riferimento agli artt. 34, 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché alle direttive comunitarie 2003/54 CE e 2001/77 CE. Infatti, la scelta del legislatore provinciale - di richiedere per gli impianti di minore dimensione, che la disponibilità dell'area venga acquisita bonariamente, nella ritenuta assenza di un interesse prevalente che giustifichi la compressione del diritto del proprietario del fondo attraverso l'introduzione di una procedura ablativa - riflette una scelta politica legittimamente esercitata nel quadro della sua competenza legislativa primaria in tema di «espropriazioni per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale», (art. 8, n. 22 del d.P.R 31 agosto 1996, n. 670, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) tra cui anche quella, appunto, delle piccole derivazioni a scopo idroelettrico (art. 9, n. 9, dello statuto stesso).
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
22/01/2010
n. 2
art. 10
co. 1
legge provincia Bolzano
21/12/2011
n. 15
art. 24
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 29/12/2003
n. 387
art. 12
co. 1
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
n.
art. 34
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
n.
art. 49
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
n.
art. 56
direttiva CE 26/06/2003
n. 54
art.
direttiva CE 27/09/2001
n. 77
art.