Ordinanza 115/2013 (ECLI:IT:COST:2013:115)
Massima numero 37108
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
22/05/2013; Decisione del
22/05/2013
Deposito del 31/05/2013; Pubblicazione in G. U. 05/06/2013
Massime associate alla pronuncia:
37109
Titolo
Spese processuali - Liquidazione da parte del giudice - Disciplina applicabile nel periodo compreso tra l'abrogazione delle tariffe professionali disposta dal decreto-legge n. 1 del 2012 e l'adozione di nuovi parametri con decreto ministeriale - Ultrattività, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, delle tariffe professionali abrogate - Previsione introdotta dalla legge di conversione n. 27 del 2012, con decorrenza retroattiva dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 1 del 2012 - Omessa motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione - Omessa indicazione dei parametri costituzionali violati - Manifesta inammissibilità.
Spese processuali - Liquidazione da parte del giudice - Disciplina applicabile nel periodo compreso tra l'abrogazione delle tariffe professionali disposta dal decreto-legge n. 1 del 2012 e l'adozione di nuovi parametri con decreto ministeriale - Ultrattività, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, delle tariffe professionali abrogate - Previsione introdotta dalla legge di conversione n. 27 del 2012, con decorrenza retroattiva dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 1 del 2012 - Omessa motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione - Omessa indicazione dei parametri costituzionali violati - Manifesta inammissibilità.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1 e 2, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), sollevata per «contrasto con i principi costituzionali». Il remittente ha censurato la suindicata normativa - che ha disposto l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel settore ordinistico nonché la necessità della liquidazione da parte degli organi giurisdizionali dei compensi professionali agli avvocati attraverso il riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro - dolendosi della situazione di "blocco", a suo avviso determinatasi a causa del ritardo nella definizione dei suddetti nuovi parametri, riscontratosi dopo la già disposta abrogazione delle precedenti tariffe. A prescindere dalla evidente ragionevolezza della norma intertemporale introdotta, in sede di conversione del predetto d.l., da parte della legge 24 marzo 2012 n. 27, di un terzo comma, nel testo del citato art. 9 - con il quale si stabilisce che «le tariffe vigenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi [...] sino alla data dell'entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 [...]», ponendosi rimedio proprio a quella situazione di "blocco" lamentata dal remittente - la questione va dichiarata manifestamente inammissibile, per la non rispondenza dell'ordinanza di rimessione ai requisiti minimi richiesti dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per promuovere l'incidente di costituzionalità, visto che il rimettente, oltre a non motivare sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, omette persino di indicare i parametri costituzionali in tesi violati.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1 e 2, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), sollevata per «contrasto con i principi costituzionali». Il remittente ha censurato la suindicata normativa - che ha disposto l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel settore ordinistico nonché la necessità della liquidazione da parte degli organi giurisdizionali dei compensi professionali agli avvocati attraverso il riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro - dolendosi della situazione di "blocco", a suo avviso determinatasi a causa del ritardo nella definizione dei suddetti nuovi parametri, riscontratosi dopo la già disposta abrogazione delle precedenti tariffe. A prescindere dalla evidente ragionevolezza della norma intertemporale introdotta, in sede di conversione del predetto d.l., da parte della legge 24 marzo 2012 n. 27, di un terzo comma, nel testo del citato art. 9 - con il quale si stabilisce che «le tariffe vigenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi [...] sino alla data dell'entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 [...]», ponendosi rimedio proprio a quella situazione di "blocco" lamentata dal remittente - la questione va dichiarata manifestamente inammissibile, per la non rispondenza dell'ordinanza di rimessione ai requisiti minimi richiesti dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per promuovere l'incidente di costituzionalità, visto che il rimettente, oltre a non motivare sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, omette persino di indicare i parametri costituzionali in tesi violati.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
24/01/2012
n. 1
art. 9
co. 1
decreto-legge
24/01/2012
n. 1
art. 9
co. 2
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte