Ordinanza 115/2013 (ECLI:IT:COST:2013:115)
Massima numero 37109
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  22/05/2013;  Decisione del  22/05/2013
Deposito del 31/05/2013; Pubblicazione in G. U. 05/06/2013
Massime associate alla pronuncia:  37108


Titolo
Spese processuali - Liquidazione da parte del giudice - Disciplina applicabile nel periodo compreso tra l'abrogazione delle tariffe professionali disposta dal decreto-legge n. 1 del 2012 e l'adozione di nuovi parametri con decreto ministeriale - Ultrattività, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, delle tariffe professionali abrogate - Previsione introdotta dalla legge di conversione n. 27 del 2012, con decorrenza retroattiva dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 1 del 2012 - Omessa motivazione sulla rilevanza - Omessa motivazione in ordine ai motivi di censura - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, del d.l. del 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 101, 104 e 117 Cost. La norma intertemporale censurata è stata introdotta, in sede di conversione del predetto decreto-legge, da parte della legge 24 marzo 2012 n. 27, nel testo originario del citato art. 9 al fine di porre rimedio alla situazione di "blocco" lamentata da più parti in conseguenza del ritardo nella definizione dei nuovi parametri di riferimento per la determinazione dei compensi degli avvocati da parte degli organi giurisdizionali, riscontratosi dopo la già disposta abrogazione delle precedenti tariffe professionali. Con tale disposizione si stabilisce che «le tariffe vigenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi [...] sino alla data dell'entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 [...]». Il rimettente ha censurato tale disposizione intertemporale prospettandone il contrasto con i precetti di cui agli artt. 2, primo comma, 10, 11, 3, 24, 101, 107, 111 e 117 Cost. (i primi tre evocati però solo in motivazione). A prescindere dalla evidente ragionevolezza della disposizione impugnata, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile perché le ordinanze di rimessione non assolvono al requisito della motivazione sulla rilevanza, la quale risulta, del tutto incomprensibilmente, legata soltanto all'obiettivo del rimettente di poter liquidare le spese processuali attraverso l'auspicata caducazione proprio di quella disposizione intertemporale che tale liquidazione gli consentiva, mentre, in relazione ai numerosi parametri evocati (per altro in modo disarmonico tra motivazione e dispositivo), manca una pertinente e coerente motivazione delle ragioni che ne determinerebbero, nella specie, la violazione da parte della norma denunciata.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/01/2012  n. 1  art. 9  co. 3

legge  24/03/2012  n. 27  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 104

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte