Sentenza 116/2013 (ECLI:IT:COST:2013:116)
Massima numero 37110
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  03/06/2013;  Decisione del  03/06/2013
Deposito del 05/06/2013; Pubblicazione in G. U. 12/06/2013
Massime associate alla pronuncia:  37111


Titolo
Intervento in giudizio - Intervento spiegato dal Gruppo Romano Giornalisti Pensionati - Soggetto che non è parte nel giudizio a quo e che non è titolare di un interesse qualificato - Inammissibilità.

Testo

E' inammissibile l'intervento spiegato dal Gruppo Romano Giornalisti Pensionati, in quanto l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura: nella specie, i rapporti sostanziali dedotti in causa riguardano profili che possono riguardare le posizioni previdenziali dei soci dell'ente intervenuto, ma non concernono direttamente prerogative o diritti dei medesimi, con conseguente inammissibilità dell'intervento.

- In senso analogo, v. citata ordinanza letta all'udienza del 23 ottobre 2012, confermata con la sentenza n. 272/2012; ordinanza letta all'udienza del 23 marzo 2010, confermata con la sentenza n. 138/2010; ordinanza letta all'udienza del 31 marzo 2009, confermata con la sentenza n. 151/2009; sentenze n. 94/2009, n. 96/2008 e n. 245/2007.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/07/2011  n. 98  art. 18  co. 22

legge  15/07/2011  n. 111  art.   co. 

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 24  co. 31

legge  22/12/2011  n. 214  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte