Previdenza - Interventi di solidarietà - Trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, di importo complessivamente superiore a 90.000 euro lordi annui - Assoggettamento, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro - Natura tributaria della misura perequativa - Violazione del principio della universalità della imposizione - Violazione del principio di ragionevolezza - Violazione del canone di eguaglianza per discriminazione ai danni dei soli pensionati - Illegittimità costituzionale .
E' costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., l'art. 18, comma 22-bis, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'art. 24, comma 31-bis, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la quale dispone che, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro. Infatti la disposizione censurata, che si configura quale intervento di perequazione avente natura tributaria, presenta identità di ratio rispetto sia all'analoga disposizione già dichiarata illegittima (sent. n. 223/2012), sia al contributo di solidarietà (art. 2 del d.l. n. 138 del 2011) del 3 per cento sui redditi annui superiori a 300.000 euro, quest'ultimo assunto anche quale tertium comparationis, dato che, al fine di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria, il legislatore ha imposto ai soli titolari di trattamenti pensionistici, per la medesima finalità, l'ulteriore speciale prelievo tributario oggetto di censura, attraverso una ingiustificata limitazione della platea dei soggetti passivi, determinando un giudizio di irragionevolezza ed arbitrarietà del diverso trattamento riservato alla categoria colpita.
- Circa i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte per caratterizzare il prelievo come tributario, v. citate sentenze nn. 223/2012, 141/2009, 335/2008, 102/2008, 64/2008, 334/2006, 73/2005.
- Circa la particolare tutela riconosciuta ai trattamenti pensionistici, v. citate sentenze nn. 30/2004, 409/1995, 96/1991.
- Sul controllo della Corte in ordine alla lesione dei principi di cui all'art. 53 Cost. come specificazione del fondamentale principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., sull'uso ragionevole, o meno, che il legislatore stesso abbia fatto dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria, v. citata sentenza n. 111 del 1997.
- In senso analogo, circa interventi di stabilizzazione della finanza pubblica, sentenza n. 223/2012.
- Sul trattamento pensionistico ordinario quale retribuzione differita, v. citate sentenza n. 30/2004, ordinanza n. 166/2006.