Energia - Norme della Regione Basilicata - Conferimento di nuovi titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi - Preventiva e generalizzata previsione legislativa di diniego di intesa, al fine di assicurare processi di sviluppo sostenibile - Contrasto con la ratio del principio di leale collaborazione che impone il rispetto, caso per caso, di una procedura articolata, tale da assicurare lo svolgimento di reiterate trattative - Violazione della competenza legislativa statale nelle materie concorrenti della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e del governo del territorio - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'117, terzo comma, Cost., l'art. 37 della legge della Regione Basilicata 8 agosto 2012, n. 16, secondo il quale la Regione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di governo del territorio ed al fine di assicurare processi di sviluppo sostenibile, non rilascerà l'intesa, prevista dall'art. 1, comma 7, lettera n), della legge 23 agosto 2004, n. 239, di cui all'accordo del 24 aprile 2001, al conferimento di nuovi titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. Infatti, la preventiva e generalizzata previsione legislativa di diniego di intesa si pone in aperto contrasto con la ratio stessa del principio di leale collaborazione, che impone il rispetto, caso per caso, di una procedura articolata, tale da assicurare lo svolgimento di reiterate trattative, vanificando la bilateralità della relativa procedura, che deve sempre trovare sviluppo nei casi concreti. Pertanto, le disposizioni impugnate violano la competenza legislativa statale nelle materie concorrenti della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e del governo del territorio, assorbendo gli ulteriori profili di incostituzionalità.
- Si veda la giurisprudenza in materia: sentenze nn. 39/2013, 179/2012, 33/2011, 121/2010, 24/2007.