Sentenza 118/2013 (ECLI:IT:COST:2013:118)
Massima numero 37114
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  03/06/2013;  Decisione del  03/06/2013
Deposito del 05/06/2013; Pubblicazione in G. U. 12/06/2013
Massime associate alla pronuncia:  37113


Titolo
Regioni in genere - Norme della Regione Campania - Consiglieri regionali - Condanna non definitiva per il delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale (associazione di tipo mafioso) - Sospensione di diritto dalla carica fino alla sentenza definitiva - Sovrapposizione alla più rigorosa disciplina statale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza - Illegittimità costituzionale .

Testo

Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 1, 2 e 3, limitatamente alla lett. a) del comma 1, della legge della Regione Campania 11 ottobre 2011, n. 16. L'art. 1 della legge impugnata, aggiungendo il comma 5 all'art. 9 della legge regionale 2007, n. 1, prevede che i consiglieri regionali che abbiano riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale restino sospesi dalla carica fino alla sentenza definitiva. I successivi artt. 2 e 3, modificando altre previgenti norme regionali, stabiliscono, rispettivamente, la sostituzione temporanea del consigliere sospeso e la sospensione della corresponsione della relativa indennità. Infatti, la materia su cui incide la legge regionale impugnata è disciplinata, a livello di legislazione statale, dall'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, i cui contenuti risultano attualmente trasfusi, per la parte che interessa, negli artt. 7 e 8 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235. In particolare, l'art. 7, comma 1, lett. a), del citato d.lgs. (corrispondente all'art. 15, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 1990) stabilisce che non possono essere candidati alle elezioni regionali coloro che hanno riportato condanna definitiva per una serie di delitti, tra cui, anzitutto, quello di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis cod. pen.). La disciplina regionale, sovrapponendosi alla ricordata disciplina statale in tema di sospensione di diritto, introduce una disciplina più rigorosa - a fronte della quale il consigliere regionale condannato con sentenza non definitiva per associazione di tipo mafioso resta sospeso dalla carica sino alla sentenza definitiva (e, dunque, potenzialmente sine die) - ma nella materia «ordine pubblico e sicurezza», di competenza legislativa statale esclusiva (art. 117, secondo comma, lett. h), Cost.): materia che, per costante giurisprudenza di questa Corte, si riferisce «all'adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso quest'ultimo quale complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale» (ex plurimis, sentenza n. 35/2011).



Atti oggetto del giudizio

 11/10/2011  n. 16  art. 1  co. 

 11/10/2011  n. 16  art. 2  co. 

 11/10/2011  n. 16  art. 3  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte